(Diritto commerciale)
Cassazione Civile, Sez. I, 14 giugno 2026, n. 19790 (est. Zuliani)
Ricognizione:
L’art. 88, co. 4, CCI, nel testo modificato dal d.lgs. n. 136/2024, ha espressamente previsto l’operatività e i limiti del cram down fiscale e previdenziale nel concordato in continuità.
Ci si chiede se tale istituto possa trovare applicazione anche nella fase anteriore alla modifica normativa.
Ebbene, non si può dubitare del carattere innovativo della modifica dell’art. 88 intervenuta nel 2024, trattandosi di una delle “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa”, che non ha né il contenuto, né la forma di una norma di interpretazione autentica del testo previgente.
Al contrario, l’abrogato co. 2 bis dell’art. 88 CCI conteneva uno specifico rinvio alle percentuali richieste dall’art. 109, co. 1, per l’approvazione del concordato liquidatorio (differenti rispetto a quelle richieste dal co. 5 per l’approvazione del concordato in continuità). Ciò denotava in modo inequivocabile l’intenzione del legislatore di limitare al solo concordato liquidatorio l’ambito di efficacia del cram down fiscale, prospettandosi solo in tal caso la possibilità di “imporre” lo stesso all’amministrazione finanziaria anche in ipotesi di suo dissenso.
L’espressa limitazione dell’operatività dell’istituto in riferimento al solo concordato liquidatorio, superata con la riforma del 2024, non può essere considerata una irragionevole contraddizione rispetto al favor continuitatis che pervade l’attuale sistema normativo. Infatti, l’art. 88, co. 2 bis, CCI non è una disposizione di sfavore per la continuità, ma un limite o un contrappeso a un sistema che, solo per il concordato in continuità, agevola notevolmente l’omologazione rispetto a quanto previsto per il concordato liquidatorio.
Non è questo l’unico caso in cui il favor continuitatis subisce un contemperamento: in modo analogo opera il diverso regime disposto per la contestazione, da parte dei creditori, della convenienza della proposta del debitore. Nel concordato in continuità, qualsiasi creditore può opporsi eccependo il difetto di convenienza della proposta nei suoi confronti (art. 112, co. 3, CCI), laddove nel concordato liquidatorio è legittimato ad opporsi per questo motivo solo “un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto”. Tale diversità di trattamento si spiega con il mantenimento, in quel contesto, del rigoroso principio di maggioranza, che è stato invece abbandonato per il concordato in continuità.
Per quanto riguarda il rapporto tra ristrutturazione trasversale dei debiti e cram down fiscale, il legislatore del 2024 ha stabilito una nuova regola, ammettendone il cumulo, sia pure con il limite che non è consentita l’omologazione con il solo consenso forzato di un’unica classe di creditori pubblici (art. 88, co. 4, CCI).
