Sentenza della Corte costituzionale, 18 giugno 2026, n. 108 (est. Viganò)
- Ricognizione:
Con ordinanza n. 36356/2025, la Corte di cassazione ha sollevato q.l.c. dell’art. 322 quater c.p. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nonché 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali UE (cfr. agg. giur. del 17.11.2025).
Ad avviso della Corte costituzionale, l’obbligo del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavato dall’illecito viola il principio di proporzionalità della pena, per effetto del suo cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato.
Infatti, la riparazione pecuniaria prevista dalla norma non ha la sostanza di un risarcimento alla pubblica amministrazione danneggiata. L’obbligo di versare la somma si aggiunge all’integrale risarcimento eventualmente riconosciuto all’amministrazione costituitasi parte civile nello stesso giudizio penale, oltre che al danno erariale (comprensivo del “danno all’immagine”) quantificato dalla giurisdizione contabile a carico del pubblico agente autore del reato. Inoltre, la riparazione pecuniaria si cumula alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, raddoppiandone così l’importo a carico del condannato.
Dunque, la sanzione all’esame eccede quanto dovuto dal reo all’amministrazione danneggiata a titolo di risarcimento e restituzioni, e produce nei suoi confronti effetti che vanno al di là del rispristino della sua situazione patrimoniale anteriore al reato, già assicurata dalla confisca. Dal che si desume, ad avviso della Corte, la sua natura di misura a carattere punitivo.
La legittimità costituzionale di ogni misura punitiva dipende dalla sua proporzione rispetto al reato. La Corte ha sottolineato in proposito che questa sanzione, proprio perché destinata a cumularsi con tutte le voci risarcitorie e con la confisca, è in grado di produrre effetti assai gravosi per il condannato. In particolare, se quest’ultimo è un pubblico agente, dovrà versare allo Stato e all’amministrazione pubblica danneggiata un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una prima volta a titolo di confisca, una seconda a titolo di riparazione pecuniaria, e due volte ancora a titolo di danno all’immagine, che la legge presume pari al doppio di quella somma.
Tale meccanismo sanzionatorio non è conforme ad almeno due corollari del principio di proporzionalità della pena:
– da un lato, l’assenza di ogni potere discrezionale del giudice nel determinare l’ammontare della somma dovuta è incompatibile con la necessità che ogni sanzione punitiva sia calibrata tenendo conto della concreta gravità oggettiva dell’illecito e del grado di colpevolezza dell’autore;
– dall’altro, il meccanismo di quantificazione automatico stabilito dalla norma è incompatibile con l’esigenza che ogni sanzione pecuniaria tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, in modo da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilità economiche differenti e da far sì, comunque, che il condannato abbia la possibilità concreta di far fronte al pagamento.
