Controllo giudiziario e necessario riscontro della pericolosità sociale

Cassazione penale, Sez. Un., 8 giugno 2026, n. 21077 (est. Silvestri)

Massima:

Il giudice della prevenzione, cui sia stata richiesta l’applicazione del controllo previsto dall’art. 34 bis, comma 6, d.Igs. 6 settembre 2011, n 159, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del relativo giudizio di impugnazione, ove accerti, nell’ambito dei compiti affidatigli, la insussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa in capo alla impresa richiedente, è tenuto a rigettare la richiesta stessa.

Ricognizione:

Le Sezioni Unite sono chiamate a pronunciarsi sulla seguente questione: Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall’art. 34 bis, cod. ant., il giudice, preso atto dell’emissione dell’informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell’infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare l’istanza di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall’impresa.

Istituti come la prevenzione collaborativa ed il controllo giudiziario rispondono all’esigenza di graduare l’ingerenza sui diritti fondamentali dell’interdittiva antimafia.

In particolare, il controllo giudiziario ex art. 34 bis cit. costituisce una misura di prevenzione caratterizzata da una cooperazione tra soggetto economico e autorità giudiziaria, abilitando quest’ultima a intervenire direttamente sulla realtà aziendale per verificare la serietà del pericolo infiltrativo, senza pregiudicare la funzionalità dell’impresa.

Laddove emerga un pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività dell’impresa può trovare applicazione tale forma di tutoraggio, che non sottrae la gestione ai titolari, ma previene il rischio di condizionamenti mafiosi imponendo l’adozione delle misure necessarie, tra cui anche un modello di organizzazione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Dunque, il sistema della prevenzione è articolato su livelli di intensità crescente e il grado di invasività del provvedimento è direttamente proporzionale al livello di interferenza criminale nell’impresa, onde modulare l’intervento sulle specificità della situazione contingente, in ossequio ad una logica di minore invasività possibiledella reazione statale.

In detto quadro di riferimento si colloca il tema della distinzione tra controllo giudiziario prescrittivo (art. 34 bis, co. 1) e volontario (art. 34 bis, co. 6): mentre nel primo caso la vicenda nasce, si sviluppa e viene definita nell’ambito di un unico procedimento, nel caso di controllo a richiesta della parte privata si verifica una interferenza tra giudizio di prevenzione e procedimento amministrativo; muove infatti al presupposto accertato dal Prefetto in sede di informazione antimafia, ma si sviluppa in ragione della valutazione del tribunale della prevenzione, che determina il “superamento” temporaneo degli effetti della interdittiva, quando il grado di condizionamento mafioso non sia considerato a ciò impeditivo.

Secondo un primo orientamento, in sede di valutazione dell’istanza di controllo volontario, il giudice ordinario non potrebbe rimettere in discussione la sussistenza, già accertata dal Prefetto, di un condizionamento criminale dell’ente, dovendo invece solo operare una prognosi di bonificabilità dello stesso (Cass. pen., n. 42983/2024).

Tale impostazione, ad avviso delle Sezioni Unite, non può essere condivisa. Infatti, il pericolo di agevolazione occasionale e quello della possibilità concreta di bonifica non possono che essere unitari e saldarsi fra loro, sulla scorta di una prognosi inevitabilmente anche retrospettiva. Si rende quindi necessaria una valutazione, da parte del giudice della prevenzione, sulla esistenza di legami tra l’ente agevolante e la realtà criminale agevolata, perché solo ciò giustifica l’adozione della misura di una prevenzione patrimoniale idonea ad incidere in modo rilevante sui diritti fondamentali dei destinatari.

Il giudice della prevenzione non può quindi limitarsi a verificare l’effettiva praticabilità di un intervento terapeutico, ma, in senso più ampio, deve riscontrare il rischio attuale di infiltrazione criminale, il pericolo di reiterazione della condotta agevolatrice, l’effettivo bisogno di risanamento, la bonificabilità del soggetto.

Del resto, anche la Corte costituzionale, nella sentenza n. 109/2025, ritiene insussistente una distinzione tra controllo prescrittivo e controllo volontario e non fa riferimento ad un rapporto di pregiudizialità-dipendenza del procedimento davanti al giudice ordinario rispetto a quello amministrativo.

Nel medesimo senso si pone la relazione finale della Commissione ministeriale che ha predisposto la l. n. 161/2017, ove non emerge alcuna distinzione tra le due tipologie di controllo ed è affermata la necessità che esistano, ai fini dell’accesso all’istituto, un’agevolazione occasionale e il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l’attività.

Il controllo giudiziario è, dunque, considerato come un istituto unitario nella sua costruzione sistematica, il cui presupposto è sempre costituito dal pericolo attuale di contaminazione della impresa.

Peraltro, la valutazione spettante al Prefetto in sede di adozione dell’interdittiva è di carattere “statico”, quale diagnosi di un fenomeno di rischio infiltrativo già perpetratosi; la valutazione spettante al giudice della prevenzione è di natura “dinamica”, perché riguardante le concrete possibilità che la singola realtà aziendale abbia, o meno, di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano (cfr. Ad. Plen., n. 7/2022).

Le Sezioni Unite aggiungono che la decisione del giudice della prevenzione di rigettare la richiesta di controllo giudiziario volontario perché non contaminata non produce alcun automatismo sul piano amministrativo, ma quel rigetto costituisce un fatto nuovo con il quale il Prefetto è tenuto a confrontarsi, motivando, ai sensi dell’art. 91, co. 5, cod. ant.

In definitiva, il giudicato amministrativo di rigetto dell’impugnazione dell’interdittiva non fa venire meno il controllo giudiziario ove emerga l’esigenza di risanare l’impresa, in quanto, proprio l’accertamento che l’impresa è permeabile al fenomeno mafioso rende massima l’esigenza di risanamento (Cons. St., Ad. Plen., n. 7/2022); è ininfluente il sopraggiungere della definizione positiva del controllo giudiziario sul sindacato del G.A. sull’interdittiva, poiché tale buon esito costituisce un post factum rispetto al provvedimento prefettizio impugnato, di cui va verificata la legittimità tenendo conto delle condizioni di fatto e di diritto sussistenti al momento in cui è stato emesso (Cons. St., n. 3635/2025).

Tuttavia, l’esito positivo della misura preventiva giudiziaria può avere un riflesso nello sviluppo dell’efficacia dell’interdittiva. Infatti, ai sensi dell’art. 86, co. 2, cod. ant., l’interdittiva ha carattere provvisorio e alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento della stessa; e l’esito positivo del controllo (o anche il provvedimento che neghi l’accesso al controllo per insussistenza della pericolosità) costituisce una “sopravvenienza” che genera l’obbligo dell’organo amministrativo di procedere all’aggiornamento dell’informazione interdittiva previsto dall’art. 91, co. 5, cod. ant.; se tale obbligo rimane inadempiuto, è possibile attivare il giudizio avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. 

È dunque, l’aggiornamento – pur nella discrezionalità della sua definizione con l’emissione di una informazione liberatoria o, piuttosto, di una informazione interdittiva – che costituisce il punto di interazione tra gli istituti in esame.

Detta rivalutazione da parte dell’autorità amministrativa, oltre ad apparire doverosa

(specie ove stimolata con istanza dall’interessato), deve essere condotta tempestivamente e in contraddittorio, secondo il canone della collaborazione e buona ai sensi dell’art. 1, co. 2 bis, l. n. 241/1990 e dovrà concludersi con una determinazione, sorretta da congrua ed adeguata motivazione, che prenda in considerazione il novum.

Tale necessità trova fondamento nei principi costituzionali di uguaglianza, di adeguatezza tra mezzo e fine pubblico perseguito e di proporzionalità prospettica.

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