Cons. St., Sez. VII, 21 maggio 2026, n. 4121 (est. Rotondano)
Ricognizione:
Il Consiglio di Stato ribadisce l’orientamento secondo cui la mancata previsione nei bandi di gara degli indennizzi per gli investimenti effettuati dai concessionari uscenti non determina l’illegittimità della procedura di assegnazione delle concessioni; e neppure la mancata adozione del decreto sui parametri e criteri di determinazione dell’indennizzo da corrispondere al concessionario uscente costituisce motivo ostativo, di per sé idoneo a giustificare il mancato avvio delle procedure (Cons. St., n. 2907/2025).
Del resto, ai sensi dell’art. 49 Cod. nav., norma reputata dalla CGUE compatibile con l’art. 49 TFUE, la devoluzione al demanio marittimo delle opere non amovibili realizzate dal concessionario avviene automaticamente alla scadenza della concessione e senza indennizzo, ferma restando la possibilità di valutare, nell’ambito
delle future gare da espletare, l’equa remunerazione degli investimenti effettuati ove non ammortizzati.
Gli indirizzi nei confronti dei concessionari uscenti sono da intendere come meramente eventuali e svincolati da automatismi, forfettizzazioni e generalizzazioni: il loro riconoscimento, perciò, non costituisce un diritto automatico per il concessionario uscente, ma una situazione che è subordinata all’esistenza di determinati presupposti, secondo quanto previsto dall’art. 4, co. 9, l. n. 118/2022.
Infatti, tale norma precisa che la mancata adozione del decreto ministeriale recante i criteri per la quantificazione degli indennizzi non giustifica il mancato avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative.
Il termine del 30.9.2027 fissato per la proroga delle concessioni in essere dall’art. 1, d.l. n. 131/2024, rileva solo ed esclusivamente come limite massimo di estensione delle suddette concessioni in essere: resta, nondimeno, fermo che, ove una singola Amministrazione completi le operazioni di gara in un momento antecedente e, dunque, i nuovi concessionari siano pronti all’ingresso, le concessioni prorogate potranno venire a scadenza anche prima di tale data. I Comuni potranno, in tal caso, disporre la cessazione anticipata dei rapporti concessori prorogati ex lege.
A tale conclusione conduce l’individuazione della ratio della proroga in esame, quale “proroga tecnica”, che risulta quella, enunciata in apertura dallo stesso art. 3, co. 1, l. n. 118/2022, di “consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento”, di talché la proroga si mostra strettamente correlata con l’obbligo dei Comuni di procedere allo svolgimento delle procedure di gara per l’individuazione dei concessionari.
Dunque, ai fini dell’operatività di tale proroga, è necessario che le amministrazioni comunali avviino le attività funzionali allo svolgimento delle procedure di gara, in quanto obbligate a procedere in tal senso e con conseguente possibilità per gli interessati di agire con gli ordinari strumenti di tutela per il caso di eventuale inerzia.
Solo entro questi limiti è consentito affermare la conformità della predetta proroga all’art. 12 della direttiva n. 123/2006/CE. Ne discende che è erroneo affermare che la normativa interna sopravvenuta debba essere automaticamente disapplicata con specifico riferimento alla fase antecedente allo svolgimento delle gare, fermo, però, l’obbligo di procedere al loro avvio.
Infatti, il limite temporale massimo entro cui l’amministrazione è tenuta ad avviare le gare è fissato dall’art. 4, co. 3, primo periodo, l. n. 118/2022 (“almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio”), con il termine ultimo del 30.6.2027.
