Accreditamento strutture sanitarie private e giurisdizione contabile

(Contabilità pubblica)

Sentenza della Cassazione civile, Sez. Un., 28 maggio 2026, n. 16810 (est. Fuochi Tinarelli)

L’azione di responsabilità nei confronti di un soggetto privato è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti ove sussista un rapporto di servizio.

La vicenda oggetto di giudizio riguarda l’attività svolta da una struttura sanitaria privata che opera, rispetto al Servizio Sanitario nazionale, in regime di accreditamento ai sensi dell’art. 8 bis e seguenti del d.lgs. n. 502/1992.

Il regime introdotto nel 1992 è stato improntato alla parificazione ed alla concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, caratterizzato dalla piena libertà di scelta del cittadino di farsi assistere da soggetti privati erogatori, le cui prestazioni sono rimborsate attraverso tariffe standard dall’ente pubblico finanziatore. Quanto al rapporto tra struttura privata e P.A., l’individuazione dei diritti e degli obblighi delle parti non è più dettata dalle singole convenzioni ma è contenuta direttamente nella legge.

Dunque, attraverso l’accreditamento, viene demandata anche al soggetto privato la realizzazione dell’interesse pubblico alla salute dei cittadini, sicché l’attività sanitaria esercitata dalla struttura si concreta nell’erogazione di un servizio pubblico, il cui esercizio è sottoposto al potere di direzione e di controllo dell’amministrazione, ed è remunerato con risorse pubbliche.

In altri termini, l’avvenuta instaurazione del rapporto concessorio di accreditamento comporta il pieno inserimento dell’accreditato, in modo continuativo e sistematico, nell’organizzazione della P.A. in relazione al settore dell’assistenza sanitaria. Si instaura, quindi, un rapporto di servizio. 

Ne consegue che la violazione delle regole previste dal regime dell’accreditamento – nella specie per prestazioni erogate con superamento del tetto di spesa – è idonea a determinare un danno suscettibile di responsabilità erariale.

L’affermazione che l’obbligazione, discendente dal contratto inter partes, costituirebbe solo un inadempimento, come tale devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario, non tiene conto che la stessa stipulazione dell’accordo postula il preventivo necessario accreditamento, sicché lo stesso accordo integra, in sostanza, una modalità di attuazione del rapporto concessorio. Va affermata, dunque, la giurisdizione del giudice contabile per l’eventuale danno cagionato dall’accreditato in conseguenza della violazione delle regole previste dal regime dell’accreditamento.

È irrilevante, quanto alla persistenza del rapporto di servizio, la distinzione tra fase cd. genetica dell’instaurazione del rapporto concessorio e fase di esecuzione del rapporto, che costituisce, anzi, la concreta fase di attuazione e concreto perseguimento delle finalità e funzioni del sistema sanitario.

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