Cassazione penale, Sez. III, 8 maggio 2026, n. 16564 (est. Gentili)
Ricognizione:
La metodica della realizzazione “a distanza”, mediante l’impiego di strumenti di comunicazione telematici è compatibile con i delitti di cui agli artt. 609 bis e 609 quater c.p., purché vi sia un collegamento causale tra la condotta dell’autore del reato e quella della persona offesa.
Giova, tuttavia, distinguere fra l’ipotesi di violenza sessuale e quella di atti sessuali con minorenni; infatti, mentre nel primo caso deve ritenersi che sia necessario che la condotta minatoria ovvero quella di abuso della autorità abbiano una “forza” tale da perdurare nel tempo anche successivamente alla realizzazione delle condotte di cui esse sono l’espressione, nel caso di cui all’art. 609 quater c.p., così come elle ipotesi di violenza sessuale per induzione o per inganno, è sufficiente che vi sia un rapporto di mera causalità fra la condotta del soggetto agente e quella della persona offesa, senza che debba essere esaminata l’effettiva valenza inducente della condotta del soggetto agente, ma solo a loro incidenza sotto il profilo causale.
Quanto alla cessione del materiale pornografico realizzato da un minore, detta condotta è incriminata dall’art. 600 ter c.p. in quanto accresce oggettivamente il pericolo di sua successiva ulteriore circolazione sino ad una potenziale divulgazione del medesimo; si deve ritenere che le uniche ipotesi di cessione scriminate siano quelle realizzate o in carenza dell’elemento soggettivo (dolo generico), o sotto la copertura di una delle cause di giustificazione previste dagli artt. da 51 a 54 c.p.; resta invece esclusa l’operatività della causa di giustificazione del consenso dell’avente diritto, di cui all’art. 50 c.p., stante la oggettiva indisponibilità da parte della persona offesa, ratione aetatis, del bene-interesse leso dalla condotta delittuosa.
