Autotutela oltre il termine di cui all’art. 21 nonies, co.1, l. n. 241/1990

CGA Sicilia, 13 luglio 2026, n. 478 (est. La Ganga)

Ricognizione:

L’art. 21 nonies, co. 2 bis, prevede che i provvedimenti illegittimi emanati dalla P.A. possano essere da questa annullati d’ufficio anche dopo il decorso del termine di 6 mesi previsto dal co. 1 quando siano stati emanati in conseguenza di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

Secondo la prevalente giurisprudenza, affinché sia possibile il superamento del limite temporale ordinario, la norma in esame distingue le false rappresentazioni dei fatti dalle dichiarazioni sostitutive false o mendaci, prevedendo solo per quest’ultime che la falsità sia accertata con sentenza passata in giudicato. In particolare, la giurisprudenza ha affermato, sulla base del principio del legittimo affidamento, che il limite temporale per l’esercizio del potere di autotutela trovi applicazione solo se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto, non abbia indotto in errore l’amministrazione (Cons. St., n. 7817/2021), a prescindere da qualsivoglia accertamento penale di natura processuale, tutte le volte in cui il soggetto segnalante abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale (Cons. St., n. 3064/2024).

Il Collegio reputa non condivisibile tale orientamento, ritenendo di dover interpretare diversamente il citato comma, lasciandosi guidare dal significato sia grammaticale sia sistematico direttamente suggerito dal testo.

Sul piano grammaticale, la struttura della frase induce a ritenere che l’espressione “per effetto di condotte costituenti reato” si riferisca necessariamente ai “provvedimenti amministrativi conseguiti”: e ciò perché è solo il conseguimento del provvedimento amministrativo che può essere considerato l’effetto di un reato; tale reato, secondo quanto previsto dalla norma, deve essere accertato con sentenza passata in giudicato.

Volgendo ulteriormente lo sguardo verso l’interpretazione teleologica, si osserva che l’ordinamento civile tiene in piedi un complesso sistema di pubblicità immobiliare, volto a garantire la certezza del commercio giuridico. Tale sistema sarebbe svuotato di ogni utilità se non fosse assicurata la stabilità, quantomeno a beneficio dei terzi acquirenti di buona fede (che è presunta) e a titolo oneroso, dei provvedimenti amministrativi favorevoli, quand’anche illegittimi, neppure dopo il decorso dei termini all’uopo stabiliti dalla legge.

Il paradosso cui si sta assistendo negli ultimi anni è quello per cui a una legislazione che è intervenuta a più riprese per restringere il termine di esercizio del potere di autotutela si è venuta a contrapporre un’interpretazione giurisprudenziale volta a rendere pressoché perpetuo l’ambito temporale entro cui in realtà ciò possa farsi.

In conclusione, il Collegio ritiene che, affinché la P.A. possa superare il limite temporale ordinario per l’esercizio dei suoi poteri di annullamento in autotutela, il falso commesso dal privato istante debba essere stato in ogni caso accertato in sede penale: tanto se determinato da dichiarazioni sostitutive false o mendaci, quanto se consistito in una falsa rappresentazione della realtà di fatto.

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