Indennizzo assicurativo

Corte di Cassazione, Sez. III, 11 giugno 2026, n. 19057

  • Massima

Nell’assicurazione contro gli infortuni non mortali, che rientra nel novero delle assicurazioni contro i danni ed è retta dal principio indennitario, l’assicurato non può cumulare l’indennizzo assicurativo con il risarcimento del danno dovuto dal terzo responsabile, qualora entrambi abbiano ad oggetto il medesimo pregiudizio. La clausola contrattuale con cui l’assicuratore rinuncia al proprio diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. non muta la natura indennitaria del contratto in previdenziale e non consente all’assicurato di cumulare le due prestazioni. Tale rinuncia, infatti, costituisce un negozio abdicativo unilaterale che estingue il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti del terzo responsabile, ma non determina la “retrocessione” del diritto di credito in capo all’assicurato, il cui credito risarcitorio si estingue per effetto del pagamento dell’indennizzo. Di conseguenza, l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore viene meno, in applicazione del principio indennitario, solo se e nella misura in cui l’assicurato abbia effettivamente percepito il risarcimento dal terzo, e non per la mera esistenza di una condanna giudiziale non ancora eseguita.”

  • Ricognizione

L’ordinanza in esame si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato, ma apporta chiarimenti di fondamentale importanza pratica e dogmatica sulla questione del cumulo tra indennizzo assicurativo e risarcimento del danno, con particolare riguardo agli effetti di una clausola di rinuncia alla surrogazione da parte dell’assicuratore.

La vicenda trae origine da un’aggressione che ha causato all’attore gravissimi postumi permanenti (tetraplegia). L’interessato, titolare di una polizza infortuni, ha agito in due distinti giudizi: uno civile contro il responsabile e la struttura sanitaria, ottenendo una condanna al risarcimento di oltre 1,5 milioni di euro; l’altro contro la propria compagnia assicuratrice per ottenere il pagamento dell’indennizzo previsto in polizza.

Il Tribunale, in primo grado, aveva rigettato la domanda indennitaria, ritenendo che l’ottenuto “integrale risarcimento” precludesse ogni ulteriore pretesa, in applicazione del divieto di cumulo. La Corte d’Appello, invece, aveva riformato la decisione. Il giudice di secondo grado aveva valorizzato una clausola contrattuale (la n. 22) con cui l’assicuratore rinunciava “a favore dell’assicurato” al diritto di surrogazione ex art. 1916 c.c. Secondo la Corte territoriale, tale patto era idoneo a trasformare la causa del contratto da indennitaria a “assistenziale-previdenziale”, sul modello dell’assicurazione sulla vita, rendendo così inoperante il principio della compensatio lucri cum damno e ammissibile il cumulo.

  • Il giudizio di legittimità

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, cassa la sentenza d’appello, giudicandola viziata da due errori di diritto. Per farlo, la Corte opera una distinzione preliminare essenziale, separando concettualmente il principio indennitario dalla compensatio lucri cum damno.

  1. Il Principio Indennitario: Questo principio è una regola giuridica connaturata alla causa stessa del contratto di assicurazione contro i danni (art. 1882 c.c.). La sua funzione è evitare che l’assicurazione diventi uno strumento di lucro (de lucro captando) anziché di reintegrazione del patrimonio per un danno subito (de damno vitando). Esso opera nel rapporto tra assicurato e assicuratore. Se l’assicurato ha già visto il proprio danno ristorato (ad esempio, dal terzo responsabile), l’assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento dell’indennizzo. Il suo rifiuto non si fonda su una regola di stima del danno, ma sul fatto che, venendo meno il danno, viene meno l’oggetto stesso dell’obbligazione indennitaria, trasformando altrimenti il contratto in una scommessa nulla.
  2. La Compensatio Lucri cum Damno: Quest’ultima, invece, è una regola economica di stima del danno risarcibile (art. 1223 c.c.), operando nel rapporto tra danneggiato e responsabile civile. Impone di detrarre dal risarcimento dovuto dal danneggiante eventuali vantaggi che siano derivati al danneggiato come conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto illecito. L’obiettivo è garantire che il risarcimento non superi l’effettiva perdita subita, evitando un arricchimento ingiustificato del danneggiato.

La Corte chiarisce che l’eccezione dell’assicuratore non si fonda sulla compensatio, ma direttamente sul principio indennitario, che è un limite strutturale e causale del contratto assicurativo. Tale distinzione, già emersa nella giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 12565/2018), viene qui ribadita con estrema nettezza.

Il nucleo della decisione risiede nell’analisi degli effetti della clausola di rinuncia alla surrogazione. La Corte d’Appello aveva commesso l’errore di ritenere che tale rinuncia potesse modificare la causa del contratto. La Corte di Cassazione supera questa tesi con due argomenti dirimenti:

  1. Natura Giuridica della Rinuncia: La surrogazione dell’assicuratore (art. 1916 c.c.) è un fenomeno di successione ex lege nel credito dell’assicurato verso il terzo responsabile, che si perfeziona con il pagamento dell’indennità. La rinuncia a tale diritto è un negozio unilaterale abdicativo. Come tale, essa estingue il diritto di credito dell’assicuratore, ma non lo “retrocede” all’assicurato. Il beneficiario di tale rinuncia è il terzo responsabile, che viene liberato dall’azione di rivalsa dell’assicuratore, non l’assicurato, il cui credito risarcitorio è già stato soddisfatto (e quindi estinto) dal pagamento dell’indennizzo. La dicitura “a favore dell’assicurato” è irrilevante, poiché le parti non possono stipulare un patto che snaturi la causa del contratto, rendendolo nullo.
  2. Natura Indennitaria dell’Assicurazione Infortuni: La Corte ribadisce con forza, richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 5119/2002) che l’assicurazione contro gli infortuni non mortali è un’assicurazione contro i danni, non un’assicurazione sulla vita. Quest’ultima ha natura previdenziale e non è soggetta al principio indennitario, ma essa ha ad oggetto un “evento attinente alla vita umana” (morte o sopravvivenza), mentre l’infortunio è un “sinistro” che produce un “danno” alla persona. La rinuncia ad un diritto accessorio come la surrogazione non può trasformare un contratto con causa indennitaria in uno con causa previdenziale.

L’ordinanza si distingue per la sua vocazione pratica, offrendo al giudice del rinvio e agli operatori del diritto tre indicazioni operative cruciali:

  1. Condanna vs. Percezione: Il divieto di cumulo scatta non con la semplice condanna del terzo responsabile, ma con l’effettiva percezione (incasso) del risarcimento. Fino a quando il danneggiante non adempie, il danno dell’assicurato permane e questi conserva la facoltà di agire contro il proprio assicuratore. L’esistenza di un mero titolo esecutivo non estingue il danno né l’obbligazione indennitaria.
  2. Coincidenza del Pregiudizio: Il principio indennitario impedisce il cumulo solo se risarcimento e indennizzo coprono il medesimo pregiudizio. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che la polizza copriva l’invalidità permanente intesa come diminuzione della capacità a “svolgere un qualsiasi lavoro”, mentre il giudizio civile aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa. Spetterà dunque al giudice del rinvio verificare se il risarcimento liquidato in sede civile (verosimilmente per danno non patrimoniale e altre voci) e l’indennizzo richiesto si sovrappongano. In assenza di sovrapposizione, il cumulo parziale o totale sarebbe ammissibile.
  3. Principi di Diritto: -“l’assicuratore contro gli infortuni non mortali non è tenuto al pagamento dell’indennizzo, fino alla concorrenza del risarcimento che l’assicurato ha ottenuto, per il medesimo fatto e per il medesimo danno, dal terzo responsabile”. -“La rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione nei confronti del terzo che ha causato il danno oggetto di copertura assicurativa è un negozio abdicativo di un diritto proprio dell’assicuratore; tale rinuncia, pertanto, non fa risorgere il capo all’assicurato il credito risarcitorio nei confronti del terzo”. -“La circostanza che l’assicurato contro gli infortuni abbia ottenuto un titolo esecutivo nei confronti del responsabile dell’infortunio non impedisce la domanda di pagamento dell’indennizzo assicurativo, se non risulti che il terzo responsabile abbia eseguito la condanna”.
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