Natura giuridica della società in house

Corte costituzionale, 11 giugno 2026, n. 103 (est. Sciarrone Alibrandi)

Ricognizione:

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4547/2025, ha sollevato q.l.c. in riferimento all’art. 22 bis, l. n. 164/2014, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui non prevede l’estensione alle società in house dei benefici economici previsti dalla norma per gli enti locali (cfr. agg. giur. del 9.6.2025).

Secondo il giudice a quo, la disposizione censurata comporterebbe una irragionevole disparità di trattamento tra enti locali e società in house, costituenti una longa manus dei primi. Inoltre, la previsione di un trattamento deteriore per la società in house finirebbe per penalizzare, e indirettamente scoraggiare, tale scelta organizzativa anche qualora essa dovesse rappresentare l’opzione più razionale ed efficiente, così violando il principio del buon andamento. 

La Corte rileva preliminarmente che il regime giuridico eccezionale introdotto dalla norma ha un ambito applicativo circoscritto solo a enti locali e scuole, con esclusione di ogni altra amministrazione pubblica, fra cui anche le regioni.

La comunanza dell’interesse pubblico perseguito dall’ente locale e dalla società controllata, in virtù del vincolo di scopo fissato dall’art. 4, co. 4, TUSP non risulta sufficiente a giustificare l’estensione della disciplina pubblicistica prevista per il primo a favore delle seconde.

Del resto, le società in house non sono annoverabili tra le pubbliche amministrazioni o tra le articolazioni di queste, pur sussistendo ambiti nei quali il legislatore assoggetta l’ente societario al regime dell’ente pubblico.

La scelta dell’amministrazione di attuare compiti di rilievo pubblicistico attraverso uno strumento organizzativo di diritto privato, pur avente le caratteristiche di cui all’art. 16 TUSP, non tramuta la personalità giuridica privatistica, con la conseguenza che dette società, in base all’art. 1, co. 3, TUSP, restano assoggettate alle norme contenute nel codice civile ove non sia diversamente disposto dalla legge.

In questa prospettiva, quindi, l’applicazione della disciplina propria dei soggetti pubblici alle società in house presuppone la sussistenza di uno specifico fondamento normativo della deroga dal regime generale privatistico(come avviene, per esempio, con riguardo al profilo della giurisdizione contabile in base all’art. 12 TUSP).

A tale conclusione giunge la più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. St., n. 8415/2025) e di legittimità (Cass. civ., Sez. Un., n. 23453/2024), secondo cui la società in house è una vera e propria società di natura privata, dotata di una sua autonoma soggettività giuridica rispetto all’amministrazione socia, da considerarsi parificabile a un ente pubblico solo negli ambiti in cui ciò sia espressamente previsto.

Essa può operare nel libero mercato fino a un quinto del proprio fatturato e contemplare forme di partecipazione privata al proprio patrimonio ove prescritte dal legislatore e non comportanti un controllo o potere di veto.

La natura privatistica è poi comprovata dalla loro soggezione alle procedure concorsuali ordinarie e, se ne ricorrono i presupposti, all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza (art. 14 TUSP).

È inoltre soggetta all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato (Cons. St., n. 6009/2018).

Dunque, dal momento che le società in house e gli enti locali non sono tra loro comparabili, la questione posta in riferimento alla violazione dell’art. 3 Cost. non è fondata.

Né può ritenersi integrata una violazione del principio del buon andamento (art. 97 Cost.). Infatti, la rimodulazione degli incentivi non va a incidere sul momento genetico dell’in house, ossia sulla originaria decisione di adottare tale modello gestionale, bensì sul momento successivo, relativo allo svolgimento dell’attività da parte della società.

La disposizione censurata, quindi, non scoraggia, né potrebbe farlo, la scelta dell’ente locale, chiamato a valutare, caso per caso, tutti gli elementi inerenti all’eventuale vantaggio derivante dalla creazione di una società in house; ciò tanto più che, proprio nell’ottica del buon andamento, il legislatore ha anche contemplato la misura della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 TUSP).

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