Natura giuridica della circonvenzione di incapaci

Cass. pen., Sez. II, 26 gennaio 2026, n. 3175 (est. Alma)

Ricognizione

Secondo l’orientamento più risalente, la circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) è un reato di pericolo,giacché l’evento preso in considerazione è il compimento di un atto che abbia la semplice potenzialità di effetto dannoso o patrimonialmente pregiudizievole. In tale ottica, lo stesso è perfetto e si realizza non appena il colpevole, attraverso i mezzi ed i presupposti previsti dalla norma, abbia ottenuto da parte del soggetto passivo il compimento di un atto, che importi un qualsiasi effetto giuridico e potenzialmente dannoso per il medesimo soggetto passivo o per altri. Per la consumazione del reato non si richiede, pertanto,il verificarsi del danno patrimoniale per il circonvenuto, e neppure il raggiungimento del profitto da parte delcolpevole, esigendosi solo che la condotta criminosa sia accompagnata dal fine di profitto (Cass. pen., Sez. Un., n. 1669/1973; Cass. pen., n. 27412/2008).

All’orientamento sopra indicato, in tempi più recenti, autorevoli voci dottrinali hanno contrapposto altra ricostruzione, secondo la quale l’espressione usata dalla legge e l’esigenza, da questa esplicitamente ammessa, che sia stato compiuto un atto che importi un effetto giuridico dannoso, appare confortare la contraria opinione che si tratti di un reato di danno.

Il Collegio aderisce a tale ultimo orientamento, osservando che, contrariamente a quanto accade per altri reati collocati tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose od alle persone o mediante frode, nei quali il legislatore ha sempre fatto richiamo al concetto di (altrui) “danno”, nell’art. 643 c.p. si richiede un “atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei [la persona offesa – ndr.] o per altri dannoso”. Ciò induce a ritenere che il momento consumativo del reato coincida con quello del compimento dell’atto avente effetti giuridici dannosi, non occorrendo la verificazione di un danno in senso economico.

Ciò che acquista rilievo è un danno giuridico, che deriva alla persona offesa dalla subita limitazione di liberaautodeterminazione delle scelte relative alla propria sfera patrimoniale, derivante dall’abuso dei bisogni, delle passioni o dell’inesperienza di una persona minore o, ancora, dello stato di infermità o di deficienza psichica.

Tale impostazione appare più conforme allo spirito della norma, che non tutela primariamente il patrimonio bensì la persona in quanto tale, e in particolare la sua libertà di autodeterminarsi consapevolmente nellescelte giuridicamente rilevanti. In tal senso il danno il può ben consistere nella compressione della libertà negoziale e decisionale del soggetto incapace.

In tale ottica, l’induzione a compiere un atto giuridicamente rilevante costituisce già una forma di danno, poiché priva il soggetto della padronanza delle proprie scelte, lo riduce a mero strumento degli interessi altrui e realizza una forma di offesa alla dignità personale.

In tal senso opinando si apre la strada anche per ritenere ipotizzabile il tentativo di tale reato, sebbeneconfinato a ipotesi indubbiamente marginali quale, a mero titolo di esempio, il caso che, posta in essere l’induzione (pur sempre idonea e diretta in modo non equivoco alla determinazione altrui al compimento dell’atto giuridicamente pregiudizievole), intervengano elementi idonei ad interrompere il compimento dell’atto stesso.

Quanto  appena  evidenziato  si  ricollega  inscindibilmente  alla  problematica dell’individuazione del momento consumativo del reato.

Si pensi al compimento di un atto come il testamento, non produttivo di un effetto economico dannoso immediato.

Ad avviso del Collegio, anche in tal caso il delitto si perfeziona nel momento in cui la persona offesa compie l’atto di disposizione testamentaria, a nulla rilevando che fino al momento della sua esecuzione il danno per il suo patrimonio o per quello dei potenziali eredi olegatari non si sia concretamente verificato; né la circostanza che la disposizione non sia stata eseguita è tale da far attestare la condotta sulla soglia del tentativo, atteso che, perché il reato si perfezioni in tutti i suoi elementi, è sufficiente che a seguito dell’atto indotto dalla circonvenzione si determini un pregiudizio nella sfera giuridica del circonvenuto.

Tuttavia, laddove ad un unico atto di induzione conseguano plurime condotte appropriative, il momento di consumazione del delitto va individuato nell’ultima apprensione in ordine cronologico. Opinare diversamentesignificherebbe qualificare le successive azioni dannose in termini di mero post factum non punibile e non rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del reato.

Dunque, la circonvenzione di incapaci si atteggia come reato ad eventuale formazione progressiva ed a consumazione prolungata che, pur consumandosi con la prima condotta, può avere una eventualeprogressione attraverso la perpetrazione di ulteriori condotte correlate alla manipolazione dell’incapace.

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