La responsabilità per il danno da fauna selvatica

Cassazione civile sez. III, 27/04/2026, n. 11299

  • Massima

“In tema di responsabilità civile per danni da fauna selvatica, la Regione, quale ente pubblico titolare della gestione e tutela del patrimonio faunistico in funzione di utilità collettiva, risponde dei danni cagionati dagli animali selvatici ai sensi dell’art. 2052 c.c. — e non già a titolo di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. — in forza del criterio di imputazione oggettiva fondato sulla proprietà pubblica del patrimonio faunistico e sulla sua utilizzazione pubblicistica. Ne consegue che il danneggiato è tenuto unicamente a provare la dinamica del sinistro, il nesso causale tra il comportamento dell’animale e l’evento dannoso e l’esclusione di un ruolo causale o concausale della propria condotta di guida, mentre grava sull’ente pubblico l’onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito o dell’incidenza assorbente della condotta del conducente”

  • Ricognizione

L’ordinanza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ribadendo con nettezza che il regime di responsabilità applicabile ai danni da fauna selvatica è quello oggettivo previsto dall’art. 2052 c.c. La pronuncia, pur adottando la forma dell’ordinanza, riveste un rilievo sistematico non trascurabile, in quanto censura esplicitamente la resistenza di un giudice di merito all’adesione al nuovo orientamento inaugurato nel 2020 e ulteriormente consolidato nelle pronunce del 2026, tracciando con precisione il riparto dell’onere probatorio tra le parti.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi il 7 agosto 2017, allorquando un’autovettura, percorrendo una strada comunale priva di illuminazione e di segnaletica di pericolo, entrava in collisione con un cinghiale che improvvisamente aveva attraversato la carreggiata. Il proprietario del veicolo conveniva in giudizio la Regione Abruzzo, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

Il percorso processuale è caratterizzato da un significativo ribaltamento tra i gradi di giudizio:

  • Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, riconoscendo la responsabilità della Regione e condannandola al pagamento di euro 3.395,00, oltre interessi e spese.
  • Il Tribunale, in sede di appello, riformava integralmente la decisione, rigettando la domanda risarcitoria. A fondamento del decisum, il Tribunale: 

– affermava di non aderire al nuovo orientamento di legittimità che riconduce la fattispecie all’art. 2052 c.c., ritenendo invece applicabile il regime aquiliano ex art. 2043 c.c.; 

– conseguentemente poneva a carico del danneggiato l’onere di provare una specifica condotta colposa dell’ente; 

– escludeva comunque la responsabilità in ragione della ritenuta inevitabilità dell’impatto, configurando una sorta di caso fortuito.

È proprio questa triplice motivazione del giudice di appello a formare oggetto del ricorso per cassazione e a costituire il fulcro della decisione in commento.

  • Il giudizio di legittimità

In via preliminare, la Corte affronta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Regione Abruzzo in ragione di un vizio nella notifica. Il ricorso era stato notificato presso l’Avvocatura Distrettuale anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma, in contrasto con le regole sulla domiciliazione delle amministrazioni statali nei giudizi innanzi alla Corte di Cassazione.

La Corte rigetta l’eccezione applicando il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156 c.p.c. Il ragionamento è lineare: la tempestiva costituzione in giudizio della Regione Abruzzo — per il tramite proprio dell’Avvocatura Generale dello Stato — ha dimostrato la piena conoscenza del ricorso e garantito il pieno esercizio del diritto di difesa dell’ente. L’irregolarità della notifica è, pertanto, sanata, rendendo irrilevante l’eventuale tardività della costituzione stessa ai fini della validità del contraddittorio.

Sebbene si tratti di un passaggio di carattere processuale, esso conferma un principio di generale applicazione in materia di nullità degli atti processuali: la forma è strumentale alla funzione, e quando quest’ultima è stata comunque garantita, la difformità formale non può tradursi in una sanzione di inammissibilità.

Il cuore della decisione risiede nella questione del titolo di responsabilità applicabile agli enti pubblici per i danni cagionati dalla fauna selvatica.

Il giudice di appello aveva fondato il proprio ragionamento sull’applicazione dell’art. 2043 c.c., che richiede la prova di una condotta colposa o dolosa dell’autore del danno. Di conseguenza, il Tribunale aveva ritenuto che il danneggiato dovesse dimostrare una specifica negligenza della Regione nella gestione della fauna selvatica (ad esempio, omissioni nei piani di controllo o di cattura). Non avendo il ricorrente offerto tale prova, la domanda era stata respinta.

Il Tribunale dichiarava, peraltro, esplicitamente di non aderire al nuovo orientamento di legittimità, configurando in tal modo una aperta resistenza al precedente della Cassazione.

La Corte di Cassazione censura questa impostazione come una “palese falsa applicazione di norme di diritto”, richiamando il revirement inaugurato dalla sentenza n. 7969 del 20 aprile 2020, che ha definitivamente ricondotto la materia nell’alveo dell’art. 2052 c.c.

La ratio di questo inquadramento è ancorata a due pilastri:

  1. La proprietà pubblica del patrimonio faunistico: La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi della legge n. 157/1992. La Regione, quale ente deputato alla gestione e tutela di tale patrimonio, ne “utilizza” il bene in senso pubblicistico per soddisfare interessi collettivi.
  2. Il concetto di “utilizzazione” dell’animale: L’art. 2052 c.c. fonda la responsabilità sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale. La Corte estende il concetto di “utilizzazione” alla gestione pubblicistica del patrimonio faunistico, rientrando pienamente nella fattispecie normativa.

Ne deriva che il corretto inquadramento impone al giudice di merito di verificare non la colpa dell’ente, ma il nesso causale tra il comportamento dell’animale e la condotta di guida del conducente del veicolo

Pur essendo il secondo motivo di ricorso (relativo all’onere della prova) dichiarato assorbito per effetto dell’accoglimento del primo, la Corte — con una scelta di notevole valore sistematico — fornisce precise indicazioni al giudice del rinvio, richiamando i principi enunciati nelle sentenze nn. 2526 e 2528 del 5 febbraio 2026.

Il riparto probatorio che discende dall’art. 2052 c.c. viene delineato come segue:

  • Onere del danneggiato: Questi deve fornire prova positiva che il comportamento dell’animale sia stato la causa, quanto meno concorrente, dell’evento dannoso. Ciò implica la rigorosa dimostrazione dell’esatta e completa dinamica del sinistro e l’esclusione di un qualunque ruolo causale o concausale della condotta di guida del conducente nella produzione dell’evento.
  • Onere della Regione: Solo una volta che il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta alla Regione provare il caso fortuito quale fattore interruttivo del nesso causale, ovvero la incidenza assorbente della condotta del conducente.

La Corte chiarisce altresì come il corretto regime probatorio interagisca con la presunzione di cui all’art. 2054, comma 1, c.c.: la presunzione di colpa a carico del conducente può trovare applicazione solo all’esito della prova positiva, da parte del danneggiato, dell’esclusione di un ruolo causale della propria condotta di guida. Si tratta di una precisazione di grande rilevanza pratica, che evita letture contraddittorie tra il regime oggettivo dell’art. 2052 e la presunzione dell’art. 2054.

Un profilo di particolare interesse riguarda la valutazione del giudice di appello circa la “inevitabilità” dell’impatto — l’invasione improvvisa del cinghiale all’uscita di una curva — come circostanza idonea a configurare il caso fortuito. Il Tribunale aveva ritenuto che tale inevitabilità esonerasse la Regione da ogni responsabilità.

La Corte, senza smentire nel merito questa valutazione fattuale, la critica in radice sul piano metodologico: il Tribunale ha condotto questa analisi sull’erroneo presupposto di una responsabilità per colpa ex art. 2043 c.c. Gli stessi elementi fattuali dovranno pertanto essere rivalutati dal giudice del rinvio applicando il corretto riparto probatorio derivante dall’art. 2052 c.c.. La circostanza che l’impatto fosse inevitabile potrebbe rilevare come caso fortuito — ma solo nell’ambito del giudizio di responsabilità oggettiva, e non come dimostrazione di assenza di colpa dell’ente.

  • Principi di Diritto Evincibili dalla Sentenza
  1. Regime di Responsabilità Applicabile: Il danno cagionato dalla fauna selvatica è disciplinato dall’art. 2052 c.c. — e non dall’art. 2043 c.c. — in quanto la Regione, quale ente titolare della gestione e tutela del patrimonio faunistico, ne “utilizza” il bene in funzione pubblicistica. La responsabilità è pertanto oggettiva, a prescindere dalla prova di una specifica condotta colposa dell’ente.
  2. Legittimazione Passiva della Regione: Il soggetto passivamente legittimato nel giudizio risarcitorio per danno da fauna selvatica è la Regione, quale ente titolare delle funzioni di gestione e controllo del patrimonio faunistico, indipendentemente da eventuali deleghe alle Province.
  3. Onere Probatorio del Danneggiato: Il danneggiato non è esonerato dall’onere della prova per il sol fatto che si applichi la responsabilità oggettiva. Egli deve dimostrare rigorosamente l’esatta e completa dinamica del sinistro e, in positivo, che il comportamento dell’animale sia stato causa, quanto meno concorrente, dell’evento, escludendo al contempo qualsiasi ruolo causale o concausale della propria condotta di guida.
  4. Onere Probatorio dell’Ente Pubblico: Spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito quale fattore interruttivo del nesso causale, ovvero dell’incidenza assorbente della condotta del conducente nella produzione del danno.
  5. Coordinamento con l’Art. 2054 c.c.: La presunzione di colpa a carico del conducente di cui all’art. 2054, comma 1, c.c. può trovare applicazione solo a valle della prova positiva, fornita dal danneggiato, dell’esclusione di un ruolo causale della propria condotta di guida, e non può operare come elemento assorbente che esonera aprioristicamente l’ente dalla responsabilità oggettiva.
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