Trib. Torino, Sez. GIP/GUP, 19 ottobre 2026, n. 1363
Ricognizione:
Nell’attuale quadro ordinamentale, in virtù di quanto previsto dall’art. 41 c.p., la condizione cessa di essere causa, per degradare a mera occasione, quando l’evento è prodotto dal sopraggiungere di un avvenimento da solo sufficiente ed assolutamente eccezionale ed atipico. In questi casi, il fattore sopravvenuto, per la sua eccezionalità e atipicità rispetto all’ordinario evolversi degli eventi, si presenta come un evento imprevedibile e quindi fortuito.
Nei casi di suicidi commessi da persone capaci di autodeterminarsi, l’esclusione del nesso di causa trova razionale giustificazione, più che nell’eccezionalità dell’evento, nella libera e consapevole decisione della vittima di togliersi la vita.
Nei casi di suicidi attuati da soggetti la cui capacità di autodeterminazione è, invece, compromessa, il discorso è più complesso perché il soggetto agente potrebbe rivestire una posizione di garanzia o una posizione di controllo tale da impedire l’esclusione del nesso causale.
All’interno di tale complessa tematica si staglia il caso della morte per suicidio della vittima di un reato base doloso, rispetto al quale la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha fornito delle indicazioni precise quanto alla possibilità di affermare la responsabilità dell’autore del delitto doloso anche ai sensi dell’art. 586 c.p.
Il rapporto tra delitto doloso e evento non voluto è stabilito dall’art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalità materiale, indagine da svolgere secondo gli ordinari parametri condizionalistici, ferma restando la necessaria sussistenza del coefficiente soggettivo della colpa in concreto.
Nel rispetto di tali parametri è stata affermata la responsabilità ai sensi dell’art. 586 c.p. di un soggetto responsabile – sul presupposto della prevedibilità concreta del rischio suicidario – del delitto di tentata estorsione commesso in danno di una vittima che “avvertendo nella propria mente la scelta come obbligata, determinata dalla impossibilità di modificare la propria esistenza”, si era tolta la vita (Cass. pen., n. 17805/2025).
Nel caso di specie si ritiene integrato, sulla base del materiale probatorio acquisito in atti, il nesso di causalità materiale tra la condotta di atti persecutori, la sussistenza di un collegamento causale tra il grave stato di sofferenza psichica sviluppato dal lavoratore in relazione al contesto lavorativo e il successivo gesto suicidario, ricostruendo una progressiva evoluzione del disagio da una condizione di stress lavoro-correlato cronico a un grave disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso, sino alla condotta suicidaria.
Tuttavia, affinché la responsabilità penale possa dirsi autenticamente personale, è indispensabile che tutti gli elementi che concorrono a determinare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all’agente e a lui rimproverabili (Corte cost., n. 1085/1988).
Da tali premesse le Sezioni Unite Ronci ricavano che l’unica interpretazione costituzionalmente compatibile dell’art. 586 c.p. è quella della colpa in concreto, la quale presuppone la violazione di una regola cautelare e l’effettiva prevedibilità ed evitabilità dell’evento, da accertarsi mediante un giudizio di prognosi postuma condotto ex ante, ponendosi cioè al momento della condotta e assumendo come parametro un agente modello coscienzioso e avveduto collocato nella medesima situazione concreta e nel medesimo ruolo sociale dell’agente reale.
Da ciò consegue che la prevedibilità in concreto non richiede che l’agente abbia effettivamente previsto l’evento, ma che questo fosse prevedibile ed evitabile da un agente razionale posto nella sua concreta situazione, alla luce sia dei fattori effettivamente conosciuti sia di quelli che avrebbe potuto conoscere: solo i fattori non noti e neppure rappresentabili rendono l’evento concretamente imprevedibile.
Tali coordinate ermeneutiche devono essere calate sulla posizione del datore di lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro, laddove non abbia direttamente commesso il reato doloso (nel caso di specie, il delitto di atti persecutori, commesso da un preposto) assume natura omissiva impropria e si fonda su una pluralità di omissioni tra loro strettamente correlate: l’omessa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, tanto con riferimento alle condotte violente, moleste o vessatorie poste in essere sul luogo di lavoro, quanto con riguardo all’usura derivante dal superamento dei limiti legali dell’orario di lavoro; l’omesso controllo sul rispetto dei tempi di guida, delle pause e dei riposi, nonché l’omessa effettuazione dei controlli periodici imposti dalla normativa di settore, anche in relazione alla diffusione di prassi elusive.
Si impone dunque, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di predisporre meccanismi idonei a consentire la continua acquisizione degli elementi suscettibili di determinare una nuova valutazione del rischio, poiché fattori quali modificazioni dei carichi e dei ritmi di lavoro possono evolvere nel tempo e non risultare adeguatamente rappresentati. È dunque necessario, nell’ambito di una valutazione dinamica, predisporre meccanismi organizzativi permanenti, capaci di cogliere tempestivamente sia le trasformazioni aziendali sia i segnali che possono indicare l’insorgenza o l’aggravamento di una situazione di rischio o la verificazione di episodi di violenza o di molestia.
Nel caso di specie, la verifica controfattuale, rapportata alle specifiche circostanze del caso concreto, consente di affermare che l’adempimento delle condotte doverose omesse presentava una concreta e significativa capacità preventiva rispetto all’insorgenza del disturbo dell’adattamento e che, considerate unitariamente le cautele dovute avrebbero evitato l’insorgenza della patologia secondo un criterio di elevata probabilità logica.
Sotto il distinto profilo della dimensione oggettiva della colpa, deve inoltre rilevarsi la piena corrispondenza tra il rischio che le norme cautelari violate erano dirette a prevenire e quello concretamente realizzatosi.
Quanto alla dimensione soggettiva della colpa, far discendere la prevedibilità del suicidio dalla sola omissione della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato significherebbe trasformare la violazione dell’obbligo prevenzionistico in una forma di responsabilità sostanzialmente oggettiva, incompatibile con il carattere personale della responsabilità penale.
Tuttavia, nel caso di specie, la situazione di sofferenza non era rimasta confinata nella sfera interiore del lavoratore, ma si era inserita in un contesto lavorativo caratterizzato da fattori oggettivamente percepibili e, almeno in parte, effettivamente percepiti proprio dal soggetto che esercitava sul lavoratore poteri organizzativi e gerarchici.
Peraltro, la mancata predisposizione di presidi organizzativi non può trasformarsi, mediante un rovesciamento della funzione stessa della regola cautelare, nella ragione per escludere la prevedibilità in concreto dell’evento. In altre parole, il datore di lavoro non può invocare come esimente un deficit conoscitivo che costituisce esso stesso il risultato delle omissioni prevenzionistiche contestate.
Da tali considerazioni discende l’affermazione di responsabilità del preposto per i reati di cui agli artt. 612 bis e 586 c.p. e del datore di lavoro per il reato di omicidio colposo, di cui all’art. 589 c.p.
