Commento alla sentenza della Cassazione penale, Sez. I, 16 marzo 2026, n. 9902
La notte tra il 21 ed il 22.6.2012, V.C.T. e V.C. si erano introdotti, a scopo furtivo, nell’abitazione di G.B. Forzando la porta d’ingresso avevano prodotto un forte rumore, che aveva svegliato il B.
Costui, sceso dal letto e impugnata la pistola regolarmente detenuta, aveva sorpreso in sala da pranzo i due intrusi, che prendevano a minacciarlo; aveva pertanto reagito, sparando un primo colpo con il quale aveva attinto al torace V.C.T., che sarebbe morto di lì a poco. V.C. si era a questo punto riparato dietro ad un tavolo rovesciandolo e aveva continuato ad imprecare, domandando anche soccorso per il complice agonizzante.
L’imputato aveva esploso altri due colpi in rapida sequenza, attingendo mortalmente, all’inguine e al capo, anche il secondo invasore.
Di seguito, il B. aveva ripulito il pavimento dell’abitazione e, aiutandosi con una carriola, aveva trascinato i due cadaveri, dopo averli ricoperti con sterpaglie e con un sacco di plastica, in una zona appartata del suo appezzamento di terreno, dove sarebbero stati rinvenuti il pomeriggio successivo.
I giudici di merito reputavano il primo omicidio scriminato dalla causa di giustificazione della legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52 c.p. Diversa valutazione operavano in riferimento al secondo omicidio, che ritenevano non scriminato neppure a titolo putativo.
Ricognizione:
La Corte di cassazione condivide in parte la ricostruzione operata dai giudici del merito, osservando che, nella situazione determinatasi dopo l’abbattimento del primo aggressore, l’imputato, pistola alla mano, fronteggiava ormai una sola altra persona realmente presente in casa, effettivamente disarmata, tenendola sotto mira e potendo contare su abilità balistiche più che adeguate in rapporto alle condizioni di luce e agibilità.
La l. n. 59/2006, inserendo nell’art. 52, c.p. un co. 2, ha introdotto una presunzione legale di proporzionalità della reazione armata, che resta subordinata a determinati requisiti, ossia alla consumazione della pregressa violazione di domicilio da parte della vittima, alla legittima presenza dell’agente nel domicilio medesimo e al conseguente rilievo di uno specifico e corrispondente animus defendendi, nel senso che alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata.
La disposizione così coniata non consente un’indiscriminata reazione nei confronti dell’autore dell’illecita intrusione, ma presuppone l’esistenza quanto meno di un pericolo di aggressione ai danni dello sparatore. La reazione è considerata, in questo caso, per definizione proporzionata, nonostante la possibile asimmetria dei mezzi a disposizione.
La legge n. 36 del 2019 ha inteso presidiare ulteriormente la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva a tutela della sicurezza individuale nel domicilio. L’elemento di specialità rispetto alla normativa precedente è costituito dalle modalità intrusive, connotate dalla violenza o dalla minaccia di uso di armi; quando l’invasione di domicilio sia connotata da siffatte modalità può direttamente presumersi il rapporto di proporzione della reazione, ma sempre sul presupposto che sussista la necessità e l’inevitabilità della condotta reattiva, connotate dall’attualità del pericolo (Cass. pen., n. 23977/2022).
Il requisito della necessità appartiene, difatti, all’essenza stessa della legittima difesa; l’eccezionale facoltà di autotutela è ammessa proprio perché è inevitabile.
Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione.
Differenti valutazioni vengono espresse sotto il profilo della integrazione degli estremi della legittima difesa putativa.
La legittima difesa putativa è predicabile allorché la situazione di pericolo non sussista obiettivamente, ma sia supposta dall’agente in base ad un errore scusabile, determinato da circostanze esteriori apprezzabili, indicative di una situazione concreta che, seppure malamente rappresentata o compresa, abbia indotto l’agente stesso a ritenere di trovarsi esposto ad un’offesa ingiusta incombente e imminente (Cass. pen., n. 30608/2024).
Il relativo accertamento deve essere effettuato con un giudizio ex ante, calato all’interno dello specifico e peculiare contesto dell’azione, secondo una valutazione di carattere relativo e non assoluto ed astratto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Sotto tale profilo, la sentenza impugnata risulta inappagante: si rileva che la seconda vittima, anche a seguito dell’abbattimento del correo, non aveva cessato di inveire all’indirizzo dello sparatore, con un comportamento che non appariva come incondizionatamente remissivo.
Risulta inoltre totalmente assertiva l’affermazione secondo cui l’imputato non potesse non rendersi conto che V.C. fosse disarmato, non avendo la Corte di Assise di Appello illustrato compiutamente le ragioni su cui poggia tale convincimento.
La circostanza che il V.C. avesse rovesciato un tavolo e si fosse riparato dietro di esso attesta la sua volontà di proteggersi dal fuoco altrui, ma ciò non poteva escludere, nella prospettiva dell’imputato, che l’intruso nascondesse un’arma indosso e si preparasse, magari, ad usarla, tatticamente, dopo che l’altro avesse deposto la propria.
Non erra, dunque, il ricorrente, ove censura la decisione impugnata per avere essa sottovalutato il contesto obiettivo di concitazione – in cui, nel rapido progredire della vicenda, l’imputato si trovò ad operare, e a cospetto del quale sarebbe stato necessario apprezzare sia l’effettiva esistenza, sia la scusabilità, dell’eventuale errore percettivo che giustificherebbe l’eventuale riconoscimento della scriminante a titolo putativo.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata in parte qua per permettere la rinnovata valutazione in ordine ai profili inerenti l’eventuale riconoscimento della legittima difesa putativa.
Risulta invece confermata la condanna per il reato di occultamento di cadavere.
