Truffa e rilevanza dell’inadempimento contrattuale

Commento alla sentenza della Corte d’appello di Milano, n. 549/2026

La fattispecie di cui all’art. 640 c.p. richiede, per la sua integrazione, la compresenza di artifici o raggiri e induzione in errore della persona offesa.

Ai fini del discrimen della truffa rispetto al mero inadempimento civilistico occorre valorizzare il dolo originario: ai fini della contestazione della truffa occorre provare che il dolo iniziale influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti e falsandone il processo volitivo, ossia determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri, riveli un’intima finalità ingannatoria (Cass. pen., n. 1775/2022).

Il semplice inadempimento della prestazione può essere sintomatico di dolo iniziale soltanto ove si accompagni a ulteriori elementi indiziari convergenti, quali la falsità delle qualifiche dichiarate, la sistematicità delle condotte o la manifesta inidoneità ab origine dell’agente a eseguire la prestazione.

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