Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. II, 8 giugno 2026, n. 21083 (est. Cardamone)
Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri diversi da quelli stabiliti all’art. 15, c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra norme, effettuata dal legislatore.
Muovendo da tali coordinate ermeneutiche, deve escludersi che tra gli artt. 572 (maltrattamenti in famiglia) e 629 (estorsione) c.p. sussista, di regola, un rapporto di genus a species idoneo a fondare un concorso apparente di norme, in quanto le due fattispecie presentano connotati strutturali radicalmente distinti.
L’art. 572 c.p., infatti, incrimina una condotta abituale, caratterizzata dalla reiterazione di comportamenti vessatori inseriti in un contesto relazionale qualificato, idonei a determinare una persistente condizione di sofferenza fisica o morale della persona; trattasi di delitto di mera condotta, per la cui sussistenza è sufficiente che il comportamento dell’agente sia idoneo sotto il profilo oggettivo a determinare nella vittima una condizione di sofferenza psico-fisica non semplicemente transitoria, ma non anche che tale stato emotivo concretamente si realizzi e si manifesti.
L’estorsione, invece, richiede una specifica condotta di violenza o minaccia finalizzata a costringere taluno a fare o omettere qualcosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Per la sua sussistenza è quindi richiesta la realizzazione dell’evento, rappresentato dalla coartazione della volontà della vittima in funzione di un depauperamento patrimoniale correlato al profitto dell’agente.
A livello strutturale, emerge quindi la radicale eterogeneità delle due fattispecie: da un lato, una condotta abituale, non orientata a uno scopo di profitto; dall’altro, una condotta istantanea o frazionata, ma teleologicamente diretta alla realizzazione di un vantaggio patrimoniale.
Né l’una né l’altra fattispecie contiene integralmente gli elementi costitutivi dell’altra, con l’aggiunta reciproca di un quid pluris specializzante: l’abitualità e il contesto relazionale qualificato tra autore e vittima sono estranei all’estorsione, così come la finalità di ingiusto profitto con altrui danno sono estranei al delitto di maltrattamenti.
Deve quindi ritenersi integrato, difettando la specialità strutturale, un concorso di reati nei casi in cui le condotte estorsive si innestino in una più ampia cornice di sopraffazione familiare o para-familiare. Solo in ipotesi del tutto residuali – nelle quali venga meno, in radice, il requisito dell’abitualità o non emerga alcuna autonoma lesione dell’integrità morale della vittima, risolvendosi l’intera condotta in una sequenza violentemente orientata in via esclusiva al profitto patrimoniale – potrà escludersi la configurabilità del reato di cui all’art. 572 c.p.
