Società in house e configurabilità del peculato

Commento a cassazione penale, sez. VI, 28 luglio 2026, n. 28595.

L’ATO (ambito territoriale ottimale) è indiscutibilmente un ente avente natura pubblicistica, essendo costituito esclusivamente da enti locali.

La disciplina ratione temporis applicabile è data dall’art. 200, d.lgs. n. 152/2006, in base al quale la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ATO mediante la creazione di società partecipate interamente dagli enti territoriali ricadenti nell’ambito territoriale.

Ne consegue che l’ATO è qualificabile in termini di società in house. Tuttavia, tale natura non comporta l’automatica attribuzione a tutti i soggetti che operano alle dipendenze dell’ente della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, attribuzione che prescinde dalla natura dell’ente di appartenenza, assumendo rilievo esclusivo il profilo oggettivo-funzionale.

Infatti, la qualifica di pubblico agente può essere ricoperta anche da soggetti che operano all’interno di enti di natura privatistica, quando l’attività sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici (Sez. Un. n. 34036/2025). La disciplina pubblicistica deve essere finalizzata a far sì che l’attività sia strutturata per la fornitura di un servizio da rendere alla collettività in condizioni di imparzialità, obbligatorietà e continuità.

Sulla base di tali coordinate, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dirigente di una società in houselimitatamente alle attività direttamente correlate all’espletamento del servizio pubblico o con questo poste in rapporto ausiliario o strumentale.

Deve quindi escludersi che la ricorrente, titolare di funzioni amministrativo-contabili nell’ATO, possa rivestire la qualità di pubblico agente (e possa essere condannata per peculato), trattandosi di funzioni che, per quanto rilevanti per l’ordinaria attività dell’ente, non erano direttamente collegate all’erogazione del pubblico servizio. 

Peraltro, ciò che connota il peculato è la strumentalità tra l’esercizio della pubblica funzione e l’appropriazione, non essendo determinante che quest’ultima ricada su beni di proprietà pubblica o privata, tant’è che l’art. 314 c.p. riferisce genericamente la condotta a “denaro o cosa mobile altrui”.

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