Natura della fattispecie di cui all’art. 583 quater c.p.

Cassazione penale, Sez. VI, 14 maggio 2026, n. 17486 (est. Licci)

Ricognizione:

Secondo un primo indirizzo, la fattispecie di cui all’art. 583 quater c.p., co. 1, costituisce ipotesi autonoma di reato e non circostanza aggravante ad effetto speciale del reato di lesioni personali, in quanto tipizzata per specialità rispetto a quest’ultimo, richiedendo quali elementi costitutivi una particolare qualità della persona offesa (pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico) e un collegamento funzionale e spazio-temporale tra l’azione lesiva e l’esercizio di tale qualifica “in occasione di manifestazioni sportive” (Cass. pen., n. 3117/2023). Analogo principio è stato espresso in riferimento al reato di lesioni personali ai danni degli esercenti attività sanitaria o sociosanitaria, disciplinato dal co. 2 della medesima norma (Cass. pen., n. 39438/2025).

Nel medesimo senso può valorizzarsi la rubrica della disposizione, segno della chiara volontà del legislatore di creare una nuova figura incriminatrice enucleando dal più ampio e generale ambito delle lesioni dolose, gravi o gravissime, un fatto tipico e autonomo fortemente caratterizzato in ragione della qualifica soggettiva della vittima; peraltro, la fattispecie non si limita a tutelare il bene giuridico dell’integrità fisica, ma incide sulla sicurezza collettiva in relazione a manifestazioni di natura sportiva, potendosi individuare un autonomo disvalore nella qualifica soggettiva della vittima.

Tuttavia, tali decisioni appaiono alla Sezione rimettente rivisitabili alla luce delle rilevanti modifiche normative medio tempore intervenute.

Un primo intervento è quello riconducibile al d.lgs. n. 31/2024, che ha modificato l’art. 582 c.p. sopprimendo, al secondo co., il riferimento all’aggravante comune prevista dall’art. 61, n. 11 octies, c.p. Dunque, allo stato attuale, l’art. 582, co. 2, c.p. ha espressamente attribuito natura di circostanza aggravante alla fattispecie contemplata dal secondo comma dell’art. 583 quater c.p., determinando una “frattura” tra i due commi di questa norma.

Nel contempo, l’art. 20, co. 1, lett. a) del d.l. n. 48/2025 ha modificato l’art. 583 quater c.p.: la formulazione della norma è mutata, sia con l’ampliamento dell’ambito applicativo alle lesioni lievi o lievissime (in linea con la fattispecie di cui al secondo comma), sia con la soppressione del riferimento al nesso funzionale tra azione lesiva in danno del pubblico ufficiale e le manifestazioni sportive, già individuato dalla Suprema Corte quale elemento di tipizzazione per specialità della fattispecie in esame rispetto al delitto di lesioni personali.

Si è, così, osservato in dottrina come, alla luce delle modifiche da ultimo introdotte, la natura di circostanza aggravante, già espressamente riconosciuta dal legislatore all’ipotesi disciplinata dal secondo comma, primo periodo, dell’art. 583 quater c.p. debba essere riconosciuta anche rispetto all’ipotesi di cui al primo comma, primo periodo, della stessa disposizione, che ora concerne anche l’ipotesi di lesioni, né gravi né gravissime, nei confronti di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Quanto al criterio strutturale, cui le Sezioni Unite attribuiscono valore decisivo, deve ritenersi che si sia n presenza di una circostanza aggravante e non di un delitto autonomo quando la fattispecie è descritta attraverso un mero rinvio al fatto-reato tipizzato in altra disposizione di legge.

Nel caso in esame, la fattispecie di cui all’art. 583 quater c.p. è descritta mediante rinvio al fatto di reato di cui all’art. 582 cit., sebbene con l’integrazione di elementi estranei a tale fattispecie. L’elemento specializzante ritenuto sintomatico della configurabilità di un delitto autonomo è oggi venuto meno per effetto dell’ampliamento dell’ambito applicativo sia con riferimento alle lesioni lievi, sia con riguardo a tutte le categorie di ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Né può sottacersi il rilievo secondo cui proprio il criterio strutturale sembrerebbe marcare una differenza sostanziale con le ipotesi di reato previste dagli artt. 583 bis e quinquies, che, lungi dal richiamare il fatto di lesioni personali di cui all’art. 582 cit., descrivono in modo del tutto autonomo la fattispecie (a partire dal pronome utilizzato nell’esordio “Chiunque…”).

Tuttavia, anche tale ultima tesi fa emergere delle criticità, poiché pone dei problemi di coordinamento con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 576, n. 5 bis, c.p. Infatti, dall’estensione dell’ambito applicativo a tutte le ipotesi di lesioni e a tutte le categorie di ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 48/2025 è disceso il venir meno del rapporto di specialità rispetto alla circostanza aggravante prevista dal predetto art. 576, n. 5 bis, cui la nuova formulazione dell’art. 583 quater, co. 1, è sostanzialmente sovrapponibile. Si realizzerebbe quindi l’effetto per cui l’applicazione dell’art. 576 comporterebbe un trattamento sanzionatorio più grave quanto alle lesioni gravi o gravissime nei confronti di ufficiali di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, con conseguente necessità di affrontare questioni di diritto intertemporale da risolvere attraverso l’applicazione della disciplina in concreto più favorevole ai sensi dell’art. 2 c.p.

Si rende quindi necessaria la rimessione alle Sezioni Unite della seguente questione: “Se, in tema di lesioni personali a un pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, la fattispecie di cui all’art. 583-quater, comma primo, cod. pen. integri un’ipotesi autonoma di reato o una circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di lesione personale di cui all’art. 582 cod. pen.”. 

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