Commento alla sentenza della Corte di Cassazione pen., Sez. I, 26 giugno 2026, n. 23789 (est. Genovese)
La confisca disposta ai sensi dell’art. 12 sexies, d.l. n. 306/1992 con sentenza definitiva non può essere revocata dal giudice dell’esecuzione, non essendo contemplato tale potere dall’art. 676 c.p.p. e non potendosi applicare in tale ipotesi la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale.
La Suprema Corte ha infatti più volte affermato che il divieto del bis in idem è principio generale dell’ordinamento, applicabile anche nella fase esecutiva.
I vari casi di attenuazione del rigore del giudicato in tema di rilevabilità ex officio dell’illegalità della pena, estesa dalla giurisprudenza anche alla misura di sicurezza personale illegale (Cass. pen., n. 4077/1995) si riferiscono a ipotesi di prevalenza della tutela dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale.
In questa sede, invece, il ricorrente invoca la tutela di un interesse di natura patrimoniale, che risulta tendenzialmente recessivo rispetto al valore fondamentale del giudicato, attraverso il quale si esprimono preminenti ragioni di certezza del diritto e di stabilità nell’assetto dei rapporti giuridici.
Dunque, benché non riconosciuto espressamente dalla Costituzione, il principio del ne bis in idem è immanente alla funzione ordinante cui la Carta ha dato vita, perché non è compatibile con tale funzione dell’ordinamento giuridico una normativa nel cui ambito la medesima situazione giuridica possa divenire oggetto di statuizioni giurisdizionali in perpetuo divenire.
Tale principio si proietta nel diritto penale investendo la sfera dei diritti dell’individuo, in quanto “principio di civiltà giuridica”.
Peraltro, con riferimento ai mutamenti giurisprudenziali, Corte cost. n. 230/2012 ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 673 c.p.p. nella parte in cui non include, tra le ipotesi di revoca della sentenza di condanna, anche il mutamento giurisprudenziale determinato da una decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, in base al quale il fatto giudicato non è previsto dalla legge come reato.
Dunque, persino con riferimento al tema dell’attribuzione di responsabilità penale, la Corte costituzionale ha escluso che la consecutio tra due contrastanti linee interpretative giurisprudenziali equivalga ad un atto di produzione normativa.
