Libertà di culto e rapporto con la disciplina urbanistica

Commento a Consiglio di Stato, sez. IV, 9 luglio 2026, n. 5534.

Cons. St., Sez. IV, 9 luglio 2026, n. 5534 (est. Furno)

L’esercizio del culto, in forma individuale o associata, in privato o in pubblico, è oggetto di un diritto inviolabile o, più precisamente, di una “libertà”, riconosciuta a “tutti” dall’art. 19 Cost. – nonché, in termini analoghi, dall’art. 9 CEDU e dall’art. 10 della Carta di Nizza. Tale libertà è intimamente connessa alla pari dignità sociale di ciascuno, nonché alla necessità di assicurare le condizioni per il “pieno sviluppo della persona umana” cui fa riferimento l’art. 3 della Carta.

Del resto, il principio della laicità dello Stato è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Costituzione ed implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale (Corte cost., n. 203/1989).

Ne deriva, tra l’altro, che le amministrazioni sono tenute a mantenere una leale collaborazione con le varie confessioni e con le associazioni mediante le quali la libertà religiosa viene esercitata, i cui rappresentanti sono a loro volta chiamati a interagire con i pubblici poteri in buona fede, secondo quanto stabilito dall’art. 1, co. 2 bis, l. n. 241/1990.

Leale collaborazione e buona fede devono orientare soprattutto l’esercizio del potere discrezionale: così è, ad esempio, rispetto alla pianificazione urbanistica, che deve essere elaborata tenendo conto del fatto che la disponibilità di luoghi dedicati è condizione essenziale per l’effettivo esercizio della libertà di culto (Corte cost. n. 63/2026), sicché il difetto di ponderazione di tutti gli interessi coinvolti potrà essere sindacato nelle sedi competenti, con lo scrupolo richiesto dal rango costituzionale degli interessi attinenti alla libertà religiosa.

Sulle autorità pubbliche grava quindi il duplice dovere, in positivo, di prevedere e mettere a disposizione spazi pubblici per le attività religiose e, in negativo, di astenersi dal frapporre ostacoli ingiustificati all’esercizio del culto nei luoghi privati e dal discriminare le confessioni nell’accesso a quelli pubblici (Corte cost. n. 254/2019).

Divieto di discriminare non vuol dire che a tutte le confessioni debba assicurarsi un’eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili: come è naturale allorché si distribuiscano utilità limitate, si dovrà dare adeguato rilievo all’entità della presenza sul territorio dell’una o dell’altra confessione, alla rispettiva consistenza e incidenza sociale e alle esigenze di culto riscontrate nella popolazione (Cons. St., n. 1710/2025).

Ciò nondimeno, la libertà di culto non può essere invocata per sottrarsi al rispetto della cornice normativa primaria e secondaria che disciplina l’uso del territorio e i vincoli cui sono assoggettate le attività aventi rilevanza pubblica.

Se infatti il compimento di riti religiosi è in linea di principio libero – salvo il limite espresso del “buon costume” e quelli, che la giurisprudenza ha ricavato, dall’art. 8, co. 2 cost., della tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza e della salute, individuale e collettiva (Corte cost. n. 63/2016) – occorre anche considerare che la stabile destinazione di un edificio a luogo di culto presenta un impatto sull’ordinato sviluppo dell’abitato e deve quindi avvenire nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia, in cui trovano composizione i vari interessi pubblici e privati che si rivolgono al territorio quale terminale delle attività umane.

La libertà di culto sarebbe anzi “malintesa” se si pretendesse d’invocarla per giustificare una destinazione urbanistica di un immobile diversa da quella impressa dai pubblici poteri in sede di pianificazione urbanistica.

Dunque, il mutamento di destinazione d’uso di un immobile verso la funzione religiosa richiede il relativo titolo urbanistico-edilizio quando comporti un effettivo incremento del carico urbanistico, desumibile, tra l’altro, dal periodico afflusso di un numero rilevante di persone e dal conseguente aggravio della viabilità, della sosta e dei servizi pubblici. È tuttavia illegittimo il provvedimento con il quale il comune inibisce l’utilizzo associativo di un immobile sul presupposto della sua destinazione a luogo di culto, qualora l’amministrazione non abbia previamente accertato, mediante adeguata istruttoria, l’effettiva natura dell’attività svolta e la concreta esistenza di un aggravio del carico urbanistico.

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