Commento a Consiglio di Stato, Sez. V, 28 luglio 2026, n. 6126 (est. Rovelli)
La valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla commissione attraverso l’espressione di giudizi e l’attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica sì da rendere detta valutazione insindacabile da parte del G.A., salvo che essa sia affetta da manifesta illogicità o inattendibilità.
Lo schema del ragionamento che il giudice è chiamato a svolgere sulle valutazioni tecniche può essere così descritto:
- il giudice può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito nell’attività amministrativa se ciò appare sufficiente per valutare la legittimità del provvedimento impugnato;
- il sindacato può anche consistere, ove ciò sia necessario ai fini della verifica della legittimità della statuizione gravata, nella verifica dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto al criterio tecnico e al procedimento applicativo;
- se è assodato che il giudice ha pieno accesso al fatto, occorre tuttavia aggiungere che l’accesso al fatto non può consentire la sostituzione del giudice alla P.A. nelle valutazioni ad essa riservate, essendogli consentita la sola verifica di ragionevolezza, coerenza e attendibilità delle scelte compiute dalla stessa; un conto, quindi, è l’accertamento del fatto storico (che precede ogni valutazione) e un conto è la contestualizzazione del concetto giuridico indeterminato richiamato dalla norma; quest’ultimo è fuori dall’accertamento del fatto e rientra nel suo apprezzamento, questo sì, sottratto alla completa sostituibilità della valutazione del giudice a quella dell’amministrazione.
Va aggiunto che il Giudice qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedano particolari competenze tecniche, può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, “se indispensabile”, può disporre una consulenza tecnica. Tuttavia, il controllo eseguito dal Giudice mediante tali strumenti, pur se “intrinseco”, nel senso della possibilità di accertare direttamente i fatti e di controllare la ragionevolezza delle relative analisi, “se necessario” con l’applicazione delle regole specialistiche di settore, è comunque un controllo che non consente al giudice di sostituire la sua opinione all’opinione, non condivisa ma non risultante erronea, della pubblica amministrazione.
