Tar Sicilia, Palermo, 31 luglio 2026, n. 2316 (est. Mulieri)
Ricognizione:
Secondo un primo indirizzo, sussisterebbe una strutturale e radicale criticità dogmatica della tecnica processuale del remand, da ritenere non compatibile con né con lo strumento decretale, né, più in generale, con la stessa sede cautelare (Cons. St., n. 2047/2026).
Tuttavia, il Tar Sicilia sposa altro orientamento secondo cui tale tecnica è pienamente compatibile con le previsioni di cui all’art. 55, co. 1 e 2, c.p.a., dalle quali discendono la sostanziale “atipicità” delle misure cautelari concedibili.
Inoltre, tale tecnica ha trovato recepimento in disposizioni legislative quali l’art. 4, co. 2, d.l. n. 115/2005 e l’art. 12 bis, co. 1, ult. per., d.l. n. 68/2022, secondo il quale “… Nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione”.
Del resto, l’introduzione nell’ordinamento del principio della atipicità delle misure cautelari adottabili dal G.A. prende le mosse dalla sentenza n. 190/1985 della Corte costituzionale ed ha trovato recente conferma nella sentenza n. 137/2023 della medesima Corte, secondo cui è consentito adottare tutte le misure che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.
In siffatto contesto, la anticipata riattribuzione all’Autorità amministrativa del potere di (ri)provvedere in tempi brevi ben può essere considerato misura attuativa del principio di effettività della tutela giurisdizionale rientrante nel perimetro degli effetti della successiva eventuale sentenza di accoglimento.
Il remand costituisce infatti solo un impulso alla rivalutazione dell’oggetto della controversia, senza alcun vincolo in ordine alla soluzione da adottarsi. Qualora l’Amministrazione tragga spunto dall’ordinanza cautelare per rinnovare autonomamente l’esercizio del proprio potere, all’ulteriore provvedimento va riconosciuta l’ordinaria natura autoritativa, sicché – in questo caso – effettivamente si pongono le consuete questioni concernenti le conseguenze processuali derivanti dall’impugnazione di un provvedimento autoritativo sopravvenuto, emanato nel corso del giudizio. Più precisamente, tale provvedimento è qualificabile quale nuovo provvedimento sostitutivo del precedente atto impugnato, qualora costituisca il risultato di un nuovo e completo riesame della posizione del ricorrente da parte dell’amministrazione, senza subordinazione all’esito del giudizio; con conseguente improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.
