Ambito applicativo dell’art. 20 decies, l. n. 241/1990

Commento alla sentenza della Corte Cass. civ., Sez. I, 9 luglio 2026, n. 22990 (est. D’Orazio)

L’art. 21 decies, l. n. 241 del 1990, (introdotto dall’art. 12, d.l. n. 76 del 2020, in sede di conversione) prevede che, in caso di annullamento di un provvedimento in virtù di una sentenza passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o più atti emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di valutazione di impatto ambientale, il proponente può richiedere all’amministrazione procedente l’attivazione di un “procedimento semplificato” ai fini della “riadozione degli atti annullati”: qualora non siano necessarie modifiche al progetto, e “fermi restando” tutti gli atti ed i pareri resi da altre amministrazioni nel corso del procedimento conclusosi con il provvedimento annullato; in tal caso, l’amministrazione “si esprime provvedendo alle integrazioni necessarie per superare i rilievi indicati nella sentenza”.

La norma si colloca al crocevia tra semplificazione, esigenza di non aggravamento e principio di conservazione degli atti giuridici; rispondono a tale ultima esigenza anche le previsioni normative che consentono di provvedere, prima della pronuncia del giudice, alla convalida dell’atto annullabile (art. 21 nonies) e che introducono ostacoli alla pronuncia di annullamento (art. 21 octies, co. 2).

Trattandosi di previsione inserita nell’arsenale degli istituti volti a salvaguardare l’attività amministrativa già svolta ed a perseguire il pubblico interesse, nel rispetto delle pretese dei soggetti privati coinvolti dall’esercizio del potere, è preferibile assumere un’interpretazione estensiva dell’art. 21 decies, l. n. 241/1990, che giustifichi la “riemissione” del provvedimento nella generalità delle situazioni predicabili, in conformità con la ratio del nuovo istituto ed allo scopo di prevenire irragionevoli disparità di trattamento, rispetto a fattispecie affini ma non coperte dal tenore letterale della norma.

La norma così interpretata assume i caratteri di una disposizione di carattere generale, al pari dell’art. 21 nonies, ove disciplina il potere di convalida, e consente alla P.A. di porre rimedio ad ogni tipo di vizio nel quale sia incorsa, anche dopo la sentenza di annullamento, con l’effetto vantaggioso di non dover sempre ripercorrere le fasi del procedimento e dell’istruttoria che non hanno dato luogo a contestazioni e non sono affette da vizi di legittimità, la ripetizione delle quali provocherebbe soltanto una ingiustificata perdita di tempo.

Si è infatti affermato condivisibilmente che l’art. 21 decies, pur letteralmente riferito all’ipotesi di annullamento dell’atto autorizzatorio in sede giurisdizionale, può trovare applicazione anche nel caso in cui vi sia stato un intervento in sede di autotutela amministrativa, consentendo di salvare l’attività precedente non viziata (Tar Campania, Napoli, n. 3496/2021).

Allo stesso modo, il Collegio ritiene che possa applicarsi la norma anche ove l’annullamento dell’atto sia intervenuto con sentenza di primo grado non ancora passata in giudicato, che produce immediata efficacia caducante ed è finanche suscettibile di esecuzione mediante ottemperanza.

Ed ancora, sul piano della latitudine oggettiva dell’istituto, appare ragionevole ammettere che l’amministrazione possa esercitare il potere di “riemissione” semplificata, con riferimento a provvedimenti differenti dalla “autorizzazione” (provvedimento tendenzialmente espressivo di discrezionalità amministrativa) e dalla “valutazione d’impatto ambientale” (provvedimento espressivo di discrezionalità tecnica), i soli espressamente menzionati dal primo periodo dell’art. 21 decies, ossia in tutte le ipotesi in cui l’amministrazione soccombente sia chiamata, dopo l’accoglimento del ricorso, a riesercitare un potere connotato da una più o meno ampia discrezionalità, in risposta ad un’istanza del privato controinteressato, sempre che si tratti di vizi emendabili a posteriori.

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