Proporzionalità dei requisiti di partecipazione alla gara pubblica

Commento a CGA Sicilia, 25 febbraio 2026, n. 106 (est. Francola)

Il d.lgs. n. 50/2016 (nel recepire le disposizioni della Direttiva n. 2014/24/UE, art. 57, per ciò che riguarda il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei concorrenti) ha tenuto un atteggiamento di maggiore rigore rispetto a quello imposto dalla disciplina unionale.

In particolare, l’art. 80, co. 5, lett. f) ha sancito l’esclusione automatica dell’operatore economico che sia stato attinto dalla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, co. 2, lett. c), d.lgs. n. 231/2001.

Un orientamento rigoroso della giurisprudenza amministrativa interpreta l’art. 80, cit. nel senso che l’effetto preclusivo della misura giudiziaria di carattere interdittivo si produce in via automatica anche nel caso in cui tale misura abbia avuto una breve durata; tale orientamento si giustifica alla luce del principio della continuità del possesso dei requisiti di ordine generale (sancito in via generale dall’Ad. plen. con le sentenze n. 10/2014 e 8/2015).

L’art. 80, ove interpretato con tale rigore, ad avviso del Collegio può porsi in contrasto con i generali principi unionali di proporzionalità e ragionevolezza (anche considerando che l’art. 57 della “Direttiva appalti” non contempla in alcun modo la causa escludente in tal modo introdotta dall’ordinamento italiano).

Pertanto, mediante rinvio pregiudiziale, viene rimessa alla CGUE la questione relativa alla valutazione di conformità della norma con i principi unionali di proporzionalità e ragionevolezza, in specie ove interpretata nel senso di imporre l’automatica esclusione dalla gara anche nell’ipotesi in cui la misura interdittiva sia stata revocata pochi giorni dopo la sua emanazione. 

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