Cons. St., Sez. IV, 5 agosto 2026, n. 6348 (est. Marotta)
Ricognizione
La decadenza, che non trova una disciplina espressa nella legge generale sul procedimento amministrativo, trova di regola la sua fonte in una espressa previsione di legge, nel titolo concessorio o nel regolamento che disciplina il rapporto tra privato e pubblica amministrazione.
La decadenza deriva normalmente dall’inadempimento di un obbligo, dalla perdita di un requisito, dal mancato esercizio del diritto entro un termine o dalla violazione di condizioni essenziali del rapporto.
È considerata un provvedimento vincolato e ha di regola effetti ex tunc; se si verifica il presupposto previsto dalla legge o dalla concessione, l’amministrazione deve dichiarare la decadenza.
Il provvedimento di decadenza deve essere qualificato come provvedimento dichiarativo di un effetto previsto dalla legge o dal titolo concessorio, di cui è necessario accertare i presupposti in contraddittorio con il privato, consentendo la partecipazione dell’interessato al procedimento ed in tal modo assicurando anche la certezza dei rapporti giuridici.
Tale orientamento è stato seguito anche in riferimento alla decadenza dal permesso di costruire per inerzia protrattasi oltre il termine massimo per l’inizio dei lavori indicato nel titolo; per quanto discendente direttamente dalla legge, necessita comunque di un provvedimento comunale che, con effetti dichiarativi, accerti sia che il termine sia effettivamente spirato, sia che non ricorrano cause di forza maggiore che possano giustificare una sospensione del termine o una sua proroga (Cons. St., n. 4933/2025).
