Cons. St., Sez. V, 4 agosto 2026, n. 6318 (est. Perotti)
Ricognizione
Nel caso di specie, la stazione appaltante non ha inserito nel bando una clausola escludente, ma, in senso opposto e nell’ottica del favor partecipationis, ha autorizzato il ricorso al subappalto sia pure in violazione dei limiti previsti nell’art. 119 del Codice dei contratti.
In tal caso, il vizio da cui è affetta la previsione della lex specialis, in assenza di una espressa sanzione legislativa di nullità, è quello ordinario dell’annullabilità, che però non può essere rilevato d’ufficio dal giudice ma presuppone un onere di espressa impugnazione di parte. Invero, come ricordato dall’Ad. Plen. con sentenza n. 22/2020, non tutte le disposizioni della lex specialis che contrastino con le norme di legge in materia di contratti pubblici sono nulle, tale vizio radicale avendo carattere eccezionale e presupponendo pertanto una espressa (ed inequivoca) previsione legislativa.
