Per fronteggiare eventuali vizi formali dettati dal mal utilizzo degli autovelox, i decreti direttoriali n. 305 del 18 agosto 2025 e n. 367 del 29 settembre 2025 hanno definito le modalità di trasmissione dei dati e stabilito l’obbligo di comunicazione per il legittimo impiego dei dispositivi di rilevamento della velocità dei veicoli.
La ratio trova fondamento nei principi di legalità e trasparenza. Il nuovo sistema prevede, infatti, che ogni dispositivo debba essere tracciato, pubblicamente consultabile e quindi approvato allineandosi così alle direttive europee e agli obbiettivi del PNRR. L’art. 1 del D.M. n. 367 del 29 settembre 2002 stabilisce che la comunicazione dei dati relativi ai dispositivi debba avvenire da parte delle amministrazioni e degli enti competenti entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Inoltre, ogni variazione dei dati deve essere, in modo tempestivo, aggiornata. L’assenzadi comunicazione è causa di illegittimità dell’accertamento, con conseguente nullità delle sanzioni comminate.











