“Chi apre la porta di una scuola chiude una prigione”, ricordava Victor Hugo, sottolineando come l’istruzione sia baluardo fondamentale per la società, obiettivo sancito anche dai Costituenti nell’articolo 34 i quali vedevano nell’accesso alla scuola ed attraverso la cultura e l’istruzione una possibilità di ascesa sociale e di affermazione individuale. La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro di crescita e formazione per ogni giovane. Eppure, il fenomeno del bullismo scolastico – incluse le sue forme moderne come il cyberbullismo – può trasformare l’esperienza scolastica in un incubo per troppi studenti. Con la legge n. 70 del 2024 il legislatore ha fissato le conseguenze di queste condotte: gli istituti sono obbligati ad adottare un codice interno antibullismo, possono istituire servizi di supporto psicologico per gli studenti; dal punto di vista civilistico vige sui docenti e sull’istituzione scolastica il dovere di vigilanza e, se a conoscenza delle condotte, saranno tenuti a risarcire i danni alle vittime di bullismo in virtù di un rapporto contrattuale di protezione. L’art. 2 della predetta legge interviene sulla disciplina delle misure coercitive non penali che possono essere adottate dal tribunale per i minorenni se chi commette reato ha un’età inferiore ai 14 anni: sono previste misure di tipo educativo/assistenziale e i loro genitori possono essere citati in giudizio ex art. 2048 c.c. per omessa educazione e vigilanza sui figli. In alcune vicende giudiziarie i genitori dei bulli sono stati condannati in solido con la scuola al risarcimento. Essendo per la legge veri e propri reati a sé stanti, il minore autore materiale delle prevaricazioni, se ultraquattordicenne, che abbia minacciato o molestato un’altra persona di qualunque sesso e razza, con condotte reiterate e mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori e diffamatori può essere chiamato a rispondere penalmente ma si applicheranno le norme della legge minorile che privilegiano misure rieducative e non necessariamente detentive. Negli ultimi anni i TAR e Consiglio di Stato hanno confermato la legittimità di provvedimenti rigorosi e doverosi per episodi di bullismo gravi, anche all’esterno dell’istituto ma nel suo perimetro, nell’interesse della comunità scolastica.
Come in un ideale gioco di squadra, legislatore, giudici, scuole e famiglie devono continuare a collaborare perché il motto “scuola luogo sicuro” diventi ogni giorno di più una realtà e non solo un obiettivo. In definitiva, garantire un’educazione in un ambiente sereno e protetto è un imperativo giuridico oltre che morale: solo così si onora pienamente il dettato costituzionale che tutela il diritto allo studio.











