Il Decreto Caivano dispone il cosiddetto Daspo Urbano nei confronti dei soggetti minori particolarmente pericolosi vietando l’accesso in determinati luoghi o zone. Prevede un minimo di 1 anno ed un massimo di 3 anni. La misura, che deve essere notificata ai genitori del minore (o ad altro soggetto responsabile del suo controllo) e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni competente, si applica ai minori condannati o indagati per reati di spaccio e detenzione di sostanze di stupefacenti, per reati contro il patrimonio, nonché violenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e reati contro la persona; è in relazione a questi ultimi soprattutto che può trovare esecuzione anche il divieto di accedere a locali notturni, discoteche o pub per far fronte agli episodi di violenza tra giovani (già DL. 14/17). Per la violazione del daspo urbano è prevista la pena di un massimo di 3 anni di reclusione.
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