L’art. 323 c.p., “Abuso d’ufficio” è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, lett. B) della L. 9 agosto 2024, n. 114.
Si trattava di un’ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non voleva essere solo il buon andamento della P.A., ma anche l’esigenza di tutelare il privato dalle prevaricazioni dell’autorità. La sua abrogazione, che segna l’inizio di un capitolo complesso ed in continua evoluzione nel panorama giuridico italiano, è stata motivata principalmente dalla volontà di superare la paralisi amministrativa derivante dalla cd. “paura della firma” da parte dei pubblici funzionari; cioè la riluttanza di questi ultimi nel sottoscrivere atti o assumere decisioni per il rischio di essere successivamente coinvolti in indagini penali o contabili. Nel tentativo di mitigare il vuoto di tutela, il legislatore ha introdotto il nuovo art. 314-bis c.p., rubricato “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”. Appare chiara la sua efficacia limitata, trattandosi evidentemente di ipotesi diversa. Tale quadro sollecita, dunque, un’attenta riflessione sulla necessità di trovare nuovi meccanismi per prevenire e sanzionare comportamenti scorretti da parte dei pubblici ufficiali, senza ricadere in forme di burocrazia difensiva che ne limitino l’operatività.











