Posso essere sanzionato per un commento sui social?

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La diffamazione sui social

L’ art. 539 c.p.: sanziona chiunque, rivolgendosi a più persone, leda la reputazione altrui, in più l’art. 539 co3 c.p. introduce un’aggravante quando l’offesa avviene attraverso la stampa o altro mezzo di pubblicità, categoria nella quale sono inclusi internet ed i social network.

La giurisprudenza si è sempre espressa in favore della ricerca di un equilibrio tra la tutela della libertà di espressione e la protezione dei diritti della personalità.  In particolare, la Corte di Cassazione, sez. III, ord. n. 29170 del 12 novembre 2024 ha ritenuto che l’espressione offensiva utilizzata all’interno di una discussione su una pagina Facebook non integri necessariamente un’ipotesi di diffamazione risarcibile quando si configuri come mero giudizio negativo, ancorché sarcastico, sull’opinione espressa e non come gratuito attacco personale volto a ledere la dignità morale ed intellettuale del destinatario. Il diritto di critica non è, però, illimitato: esso deve rispettare il principio di “continenza”, ossia la correttezza formale e l’uso di un linguaggio proporzionato al dissenso che non deve mai degenerare in offese gratuite o in denigrazioni personali.

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