Cosa può accadere ai nostri dati dopo la morte? L’eredità digitale

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L’ Art. 2-terdecies del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) riconosce la possibilità, per chi sopravvive, di esercitare i diritti sui dati personali del defunto, salvo che il defunto lo abbia vietato espressamente con dichiarazione scritta.
Gli artt. 457 ss. c.c. stabiliscono che la successione ereditaria si estende anche ai beni digitali che hanno valore economico (es. criptovalute).
Significativa è l’ordinanza del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2021 che ha riconosciuto ai genitori di una ragazza deceduta il diritto di accedere al suo account Apple iCloud, applicando proprio l’art. 2-terdecies del Codice Privacy. L’accesso è stato considerato parte del diritto successorio.
Possiamo decidere in anticipo?
Sì, è possibile indicare le proprie volontà digitali in un testamento olografo o pubblico o digitale, specificando chi potrà accedere agli account e con quali limiti oppure utilizzare strumenti per la gestione post mortem messi a disposizione dalle stesse piattaforme, ad esempio Facebook consente di nominare un “contatto erede” o di richiedere la cancellazione del profilo.

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