Commento al provvedimento del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 15 aprile 2026, n. 249 (est. Francola)
I poteri extra ordinem non possono essere esperiti per ordinare a un’altra Amministrazione, peraltro gerarchicamente sovraordinata, l’esercizio delle funzioni asseritamente di sua competenza per la tutela della pubblica incolumità, non essendo siffatta prospettiva coerente con il rispetto del principio di legalità che governa il riparto delle attribuzioni tra Enti pubblici. Essendo, infatti, la legge la fonte attributiva del potere, l’intervento sostitutivo di altra autorità in tanto è ammissibile in quanto sia espressamente prevista e disciplinata da un’altra legge, ossia da una fonte equiordinata a quella statuente la competenza della specifica funzione amministrativa in questione.
Se, dunque, la legge prevede che un’Amministrazione sovraordinata, come ad esempio la Regione, si sostituisca a un Comune nell’esercizio delle prerogative sue proprie in caso di inerzia, l’attività posta in essere nell’espletamento delle funzioni sostitutive è legittima. Ma qualora non sia prevista la possibilità che il Comune ordini alla Regione di esercitare i poteri di sua spettanza, il provvedimento comunale è illegittimo per violazione della competenza, non essendo preordinati i poteri extra ordinem dall’ordinamento per superare il riparto delle funzioni tra enti pubblici, né per eludere il ricorso alla tutela giurisdizionale; ciò fermo restando che il Comune è in tal caso legittimato ad agire in giudizio per la tutela delle proprie ragioni.
