Frazionamento in lotti dell’appalto e indicazione del CAM

Commento a sentenza Tar Lazio, Roma, 27 marzo 2026, n. 5838 (est. Politi)

Va osservato che l’art. 58, d.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di suddividere l’appalto in lotti. Da tale norma si ricava che il principio della suddivisione in lotti, previsto in un’ottica pro-concorrenziale, può essere derogato attraverso una decisione, espressione di discrezionalità tecnica, che deve essere adeguatamente motivata e trova un limite, oltre che in specifiche norme del codice dei contratti, anche nei principi di proporzionalità e ragionevolezza (Cons. St., n. 10160/2025).

In tale ottica, la scelta di suddividere in lotti, funzionale a favorire l’accesso delle piccole e medie imprese alle gare, non è – rispetto all’interesse portato dall’Amministrazione nella vicenda negoziale – “naturale”, ma al contrario artificiale, e può confliggere con l’interesse pubblico al raggiungimento del risultato avuto di mira dalla stazione appaltante, poiché la suddivisione in lotti potrebbe rendere l’esecuzione della prestazione più complessa dal punto di vista realizzativo per la necessità di coordinare più operatori economici e di conseguenza anche economicamente più onerosa.

Con riferimento ai CAM la totale mancata indicazione nella documentazione progettuale e di gara si risolve, in linea generale, in un’ipotesi di grave carenza nell’individuazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta, ipotesi per la quale è imposta l’impugnazione immediata del bando di gara.

Potrebbe però accadere che i CAM siano stati inseriti ma in modo difforme dalla legge per erroneità o incompletezza della relativa formulazione. In questo caso si deve attendere l’aggiudicazione per poter impugnare il bando di gara (salva, ovviamente, la dimostrazione che la formulazione dell’offerta sarebbe comunque impossibile).

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