Motivazione degli atti di pianificazione scolastica

Commento alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 23 febbraio 2026, n. 1438 (est. Rovelli)

Va osservato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, legge n. 241 del 1990, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, mentre ai sensi del successivo art. 13, della stessa legge, le disposizioni contenute nel capo III della medesima legge non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione. 

Quanto al primo aspetto, l’assenza dell’obbligo di motivazione non si traduce, ovviamente, nell’affermazione che gli atti amministrativi a contenuto generale possano sottrarsi, in considerazione della loro particolare natura, al sindacato di legittimità, che va anzi riaffermato in linea di principio.

In linea generale, i provvedimenti di dimensionamento scolastico non richiedono una particolare motivazione, trattandosi di scelte discrezionali dell’amministrazione regionale riguardanti la programmazione della rete scolastica, che risultano ex se motivate sulla base dei criteri generali di ordine tecnico-discrezionale seguiti nella predisposizione del piano di dimensionamento scolastico.

Tuttavia, laddove emerga un quadro fattuale di patente dissenso (o quanto meno di assenza di collaborazione) fra le istituzioni coinvolte, sorge l’obbligo di una motivazione quand’anche sintetica, delle valutazioni svolte e delle ragioni sottese alla decisione di procedere comunque all’adozione dell’atto. Dunque, la spendita di una motivazione è sempre richiesta qualora si adotti, come nella fattispecie in esame, un provvedimento non conforme ad una proposta formulata da altra amministrazione coinvolta nel procedimento.

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