Cons. St., Sez. IV, 14 luglio 2026, n. 5655 (est. Tagliasacchi)
Ricognizione:
Il Consiglio di Stato precisa preliminarmente che l’emanazione di una informativa antimafia produce quale conseguenza anche il doveroso ritiro di un provvedimento di permesso di costruire o il doveroso accertamento della decadenza di una SCIA, ove afferiscano all’esercizio di un’attività imprenditoriale (nel caso di specie, si inserivano nel contesto di un’operazione economica consistente nella costruzione e nella successiva vendita delle unità immobiliari).
Dunque, le informative antimafia producono effetti decadenziali anche in riferimento ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio, poiché la tendenza del legislatore muove, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni. Invero, il tradizionale riparto dei rispettivi ambiti di applicazione, tipico della legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia, si è rivelato inadeguato a fronte della sempre più frequente constatazione empirica che la mafia tende ad infiltrarsi, capillarmente, in tutte le attività economiche, anche quelle soggetto a regime autorizzatorio (o a SCIA), e che la risposta da parte dello Stato alla pervasività di tale fenomeno criminale rimane lacunosa se la prevenzione non si estende al controllo e all’eventuale interdizione di ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa imprenditrice (Cons. St., n. 565/2017).
Dunque, in tali ipotesi, l’emanazione dell’informativa antimafia deve essere seguita da “un atto di ritiro vincolato ed accertativo della temporanea incapacità giuridica del soggetto ad essere destinatario di provvedimenti amministrativi ampliativi”.
Trattandosi non già di un annullamento in autotutela, ma di un atto vincolato di accertamento dell’intervenuta decadenza, risultano inapplicabili gli stringenti termini previsti dal predetto art. 21 nonies.
