Cons. St., Sez. IV, 22 luglio 2026, n. 5988 (est. Conforti)
Ricognizione
I giudici amministrativi ribadiscono preliminarmente che è ammissibile il provvedimento amministrativo sottoposto a condizione. Le clausole accidentali, che si possono anche definire prescrizioni, costituiscono, in realtà, elementi di semplificazione della procedura senza i quali l’istanza del privato dovrebbe essere respinta.
In applicazione del generale principio di proporzionalità, la P.A. deve responsabilmente scegliere, nell’esercizio delle proprie funzioni, il percorso — ove necessario coordinato con quello di altre amministrazioni — teso a non aggravare inutilmente la situazione dei destinatari dell’azione amministrativa, come prescritto anche dall’art. 1, co. 2, l. n. 241/1990. Mentre costituisce inutile aggravio procedurale (perché non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l’arresto di un procedimento, che può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta.
L’ammissibilità di tali elementi accidentali trova un appiglio normativo nell’art. 38, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui le “amministrazioni diverse dall’amministrazione procedente … non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere o degli impianti, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano compatibile l’opera e possibile l’assenso, valutandone altresì i profili finanziari”. Tale inciso normativo risulta preordinato, per l’appunto, ad agevolare il superamento delle posizioni di dissenso delle amministrazioni partecipanti, attraverso l’apposizione di “prescrizioni” o “misure mitigatrici”.
Si tratta di una disciplina estesa anche ai procedimenti pluristrutturati, il cui svolgimento avviene mediante il “modulo procedimentale” della conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell’art. 14 bis, l. n. 241/1990 (cfr. art. 5, co. 1, lett. a, n. 2, d.l. n. 19/2026).
Il limite all’inserimento di elementi accidentali nell’atto o nel provvedimento amministrativo è rappresentato dalla finalità di evitare che l’inserimento della clausola alteri il principio di tipicità, ponendosi in contrasto con la finalità e i contenuti del potere così come regolato dal legislatore (Cons. St., n. 4355/2022).
In relazione alle conseguenze derivanti dall’illegittimità della clausola condizionale sul provvedimento, un primo orientamento ritiene, in applicazione del principio di conservazione dei valori giuridici, che venga caducata la sola clausola condizionale e per il resto il provvedimento rimane fermo (Cons. St., n. 1031/1993).
Un secondo orientamento sostiene che la regola sia costituita dall’invalidità dell’intero provvedimento (Cons. St., n. 1164/2020).
Un terzo orientamento ritiene che la caducazione totale si realizzi quando la clausola sia posta nell’interesse pubblico e risulti voluta come elemento determinante del provvedimento.
Tuttavia, nel caso di specie la condizione apposta viene considerata legittima (la Soprintendenza archeologica aveva rilasciato il proprio parere favorevole alla fattibilità tecnico-economica del progetto subordinatamente all’invio di una “relazione storica che ne attesti l’epoca di realizzazione e la non rispondenza al combinato disposto dagli artt. 10 e 12 del d.Lgs. 42/2004”, onde tutelare il valore archeologico del bene), poiché la soluzione opposta avrebbe provocato la “sicura frustrazione del raggiungimento dell’obiettivo di realizzare l’opera nei tempi contingentati imposti dall’incombente manifestazione olimpica”, con probabile violazione di quei principi dell’attività amministrativa positivamente posti dall’art. 1 legge n. 241/1990.
