Diniego di oscuramento dell’offerta e accertamento dell’illegittimità a fini risarcitori

Commento a Cons. St., Sez. V, 20 aprile 2026, n. 3080 (est. Caminiti)

L’art. 34, co. 3, c.p.a. non può trovare applicazione in relazione ai giudizi sull’accesso, che si connotano come giudizi sul rapporto. Infatti, tale norma fa riferimento all’accertamento dell’illegittimità del provvedimento pur quando non ne risulti più utile l’annullamento ed è quindi riferibile alla sola azione d’annullamento, cui è estranea quella in materia d’accesso.

A maggior ragione ciò vale per le fattispecie in cui viene in rilievo un giudizio disciplinato dall’art. 36, co. 4, d.lgs. n. 36/2023, norma eccezionale che plasma un rito superaccelerato – rispetto agli ordinari giudizi ex art. 116 c.p.a. – riferito alle all’impugnazione delle decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte presentante nell’ambito di una gara ad evidenza pubblica.

Ed invero intanto la corsia privilegiata del rito superaccelerato – con ristretti termini per la proposizione del ricorso, la costituzione delle parti, la fissazione dell’udienza in camera di consiglio, la pubblicazione della sentenza, quali delineati dai commi 4 e 7 dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023 – si giustifica in quanto la decisione debba vertere sull’ammissibilità o meno dell’oscuramento.

Non è ammissibile l’appello proposto avverso la decisione di primo grado che abbia consentito l’oscuramento. Né l’interesse al ricorso può essere riferito alla proposizione di una futura azione risarcitoria, stante l’autonomia dell’azione risarcitoria, proponibile anche in assenza di una sentenza di annullamento e/o di accertamento dell’illegittimità dell’atto, ex art. 30 c.p.a., potendo l’accertamento della dedotta illegittimità, in grado di integrare l’ingiustizia del danno ex art. 2043 c.c. e quindi uno degli elementi costitutivi della responsabilità della P.A, intervenire direttamente nell’ambito del giudizio risarcitorio.

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