Accesso civico egoistico e massivo

Commento a Consiglio di Stato, Sez. V, 23 aprile 2026, n. 3159 (est. Fasano)

L’accesso civico generalizzato si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni nonché a conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni, al fine di rendere possibile quel controllo democratico che l’istituto intende perseguire.

Al fine di consentire l’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non occorre verificare la legittimazione dell’accedente né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione. L’interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale, non altrimenti limitabile se non in ragione delle cause ostative enucleate dall’articolo 5 bis d.lgs. n. 33 del 2013.

Nondimeno, la richiesta di accesso deve essere espressione dell’interesse del richiedente a conoscere dell’attività dell’Amministrazione uti cives, non potendo invece risultare di natura individuale e privatistica, comunque avulso dall’afflato pubblicistico sotteso all’istituto.

Inoltre, l’istanza di accesso civico generalizzato può essere respinta se configura una “richiesta massiva plurima”: la circostanza che la richiedente l’accesso civico generalizzato abbia proposto, nel corso di un contenuto spazio temporale, dinanzi a Tribunali amministrativi siti in diverse parti d’Italia, contenziosi per l’accoglimento di istanze ostensive, integra la specifica fattispecie ostativa delle ‘richieste massive plurime’, come delineata dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 10 del 2020.

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