Caso Open Arms- non configurabile il reato di sequestro di persona

Cassazione penale, Sez. V, 5 maggio 2026, n. 16148 (est. Francolini)

Il caso:

Con la sentenza in epigrafe indicata viene rigettato il ricorso presentato dalla Procura di Palermo avverso la sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha assolto – perché il fatto non sussiste – l’allora Ministro dell’Interno Matteo Salvini dalla contestazione del reato di cui all’art. 605, co. 1, 2, n. 2, e 3, c.p., per avere privato della libertà personale 147 migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 ed il 15 agosto 2019.

Ricognizione

Gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 605 c.p. non ricorrono nella fattispecie oggetto di esame.

Il sequestro di persona è un reato comune ed è aggravato quando è perpetrato da un

pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Il reato, a forma libera, sussiste in presenza di qualsivoglia condotta causativa dell’evento, non essendo necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, bastando qualsiasi condotta che, in relazione alle particolari circostanze, sia suscettibile di privare la vittima della libertà personale. Si deve quindi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle circostanze del caso, da privare la vittima della capacità di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontà (Cass. pen., n. 46566/2017).

La fattispecie si pone a presidio della libertà personale, individuata nella libertà fisica, intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno.

La coazione può anche essere relativa, essendo sufficiente che l’attività anche meramente intimidatoria o l’apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l’allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima, se non attraverso iniziative imprudenti e pericolose per la propria persona, siano idonei a determinare la privazione della libertà fisica di quest’ultima, con riguardo alle sue capacità di reazione (Cass. pen., n. 11634/2019).

Il reato va tenuto distinto rispetto alla meno grave violenza privata, di cui all’art. 610 c.p. Tale ultima norma trova applicazione quando la condotta dell’agenti turbi il processo di formazione della volontà della vittima e, dunque, la sua libertà di autodeterminazione. Deve, invece, applicarsi l’art. 605 c.p. quando vengono posti ostacoli ad una serie indefinita di volizioni cinetiche di un individuo, così ledendone la libertà personale. In altri termini, nella violenza privata la lesione della libertà è circoscritta ad una singola manifestazione del processo di autodeterminazione, mentre nel sequestro di persona la limitazione concerne tutta la zona della libera locomozione o una determinata serie o specie di movimenti.

La differenza dell’elemento oggettivo dei reati in discorso si riverbera sull’elemento soggettivo, che per entrambi è il dolo generico: per il sequestro di persona consiste nella consapevolezza di infliggere alla vittima l’illegittima restrizione della sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione; per la violenza privata, la coscienza e la volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa.

Alla luce di quanto esposto, la condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l’avere, nella qualità di Ministro dell’interno ed abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di POS (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di gabinetto, costringendoli a rimanere a bordo della nave Open Arms, non rientra nella sfera di applicazione dell’art. 605 c.p.

Risulta, infatti, che ai migranti sia stato impedito l’ingresso nel porto di Lampedusa e lo sbarco; tuttavia, non risulta che a costoro sia stato impedito di far rotta in altra direzione; inoltre, sono stati messi a disposizione degli stessi altri due natanti, uno immediatamente disponibile della Guardia Costiera italiana, sul quale trasbordare i migranti, in parte immediatamente, e tramite il quale approssimarsi alle coste spagnole scortando la Open Arms.

Peraltro, la Open Arms aveva una capienza ben più elevata di quella in effetti occupata, le cure mediche erano state assicurate (compiendo anche le evacuazioni mediche urgenti) e la Guardia costiera italiana aveva messo a disposizione, per la navigazione verso la Spagna, gli alimenti necessari.

Dunque, è stata vietata ai migranti soccorsi una condotta specifica, ossia lo sbarco sul suolo italiano, ma non ha avuto luogo una limitazione della libertà di locomozione nei termini sopra chiariti.

E non ricorrono neppure i presupposti della violenza privata. E ciò poiché, oltre a mancare pacificamente l’elemento della minaccia, nella specie difetta pure la violenza, che è elemento del tipo legale. La violenza impropria è stata ritenuta integrata dalla giurisprudenza in presenza di condotte che si caratterizzano per l’impiego di una vis fisica (ad es., l’apposizione di una catena con lucchetto ad un cancello o la sostituzione della serratura di una porta), non ricorrente nel caso di specie.

Tale conclusione si pone in sintonia con il carattere frammentario del diritto penale: qualora si ritenesse diversamente, si finirebbe per ampliare la sfera del delitto – residuale – di violenza privata, in sostanza qualificando come violenza ogni condotta indebita.

È stato contestato anche il delitto di rifiuto di atti d’ufficio, di cui all’art. 328, co. 1, c.p., sul presupposto che la richiesta di POS avrebbe dovuto essere esitata positivamente, senza ritardo, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di igiene e sanità. Tuttavia, il ricorso della Procura è sotto tale profilo inammissibile per difetto di specificità, non indicando in alcun modo in che termini il rifiuto dell’atto abbia avuto incidenza sull’ordine e sulla sicurezza pubblica, nonché le ragioni di igiene e sanità che avrebbero dovuto determinare l’indicazione del POS.

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