Natura giuridica del depistaggio dichiarativo

Commento alla Sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 9 aprile 2026, 13093 (est. Di Geronimo)

Il reato di cui all’art. 375 c.p., sia nella forma del depistaggio materiale che dichiarativo, deve essere qualificato quale reato di pericolo in concreto, occorrendo non già l’effettiva compromissione dell’attività di indagine ed essendo sufficiente la concreta idoneità ingannatoria della condotta in relazione all’accertamento in corso.

Per quanto attiene, invece, all’elemento soggettivo, la giurisprudenza ha già chiarito che ai fini della integrazione del dolo specifico del delitto di depistaggio, occorre che il pubblico agente sia animato dall’intenzione di deviare l’indagine o il processo penale rispetto al corso in origine da essi assunto e che, dunque, abbia consapevolezza che le proprie dichiarazioni sono idonee a cagionare un pregiudizio per l’una o per l’altro (Cass. pen., n. 32470/2024).

Occorre quindi che la condotta manipolatrice – materiale o dichiarativa – sia effettivamente idonea ad incidere con effetto inquinante su un’indagine o un giudizio in corso. 

Applicando tale principio all’ipotesi del depistaggio realizzato in fase di indagini e in considerazione della fluidità che contraddistingue tale segmento procedurale, la potenzialità ingannatoria della condotta deve essere verificata contestualizzando i fatti oggetto di accertamento, al fine di verificare se, in concreto, la condotta illecita è o meno idonea ad alterare il risultato dell’indagine stessa. In particolare, lì dove il depistaggio è contestato in forma dichiarativa, la prova del reato non può discendere dalla mera prova della falsità delle dichiarazioni (condotta che può al limite integrare altre ipotesi di reato), occorrendo la dimostrazione dell’incidenza di tali dichiarazioni rispetto a specifiche esigenze investigative che risultino frustrate per effetto di tale reato.

Condividi su Facebook
Condividi su Whatsapp
Condividi su Linkedin
Altri articoli