Commento alla sentenza della Corte di Cassazione penale, Sezione V, 31 marzo 2026, n 12258 (est. Giordano)
L’art. 2049 c.c. disciplina una ipotesi di responsabilità sostanzialmente oggettiva che si fonda sul principiocuius commoda eius et incommoda, in ragione del quale, quando un soggetto, nell’espletamento della propria attività, si avvale dell’opera di terzi assume il rischio connaturato alla loro utilizzazione e, pertanto,risponde direttamente di tutte le ingerenze dannose, dolose o colpose, che a costoro, sulla base di un nesso di occasionalità necessaria, siano state rese possibili in virtù della posizione conferita.
È dunque sufficiente che il fatto illecito sia commesso da un soggetto legato da un rapporto di preposizione con il responsabile, ipotesi che ricorre non solo in caso di lavoro subordinato, ma anche quando, per volontà di un soggetto, un altro esplichi un’attività per conto del primo.
Non assume rilievo neanche la continuità dell’incarico, poiché l’art. 2049 c.c., assimilando la posizione delpadrone a quella del committente, e poi accomunandoli nella responsabilità per il danno arrecato daldomestico o dal commesso nell’esercizio delle incombenze loro affidate, prescinde dalla continuità dell’incarico, nonché dal formalizzarsi di esso in contratti di lavoro, di collaborazione, o simili.
Tale norma trova applicazione anche al responsabile civile nel processo penale, in presenza di presupposti pressocché sovrapponibili a quelli richiesti dalla giurisprudenza in materia civile.
Deve quindi essere cassata la sentenza che ha escluso la responsabilità dell’Associazione sportiva dilettantistica ritenendo necessario, in contrasto con i superiori principi, un rapporto di impiego-dipendenzatra essa e l’atleta tesserato che ha commesso il reato e assumendo l’inoperatività della responsabilità oggettiva di natura civilistica nel processo penale.
Al contrario, l’art. 2049 c.c. si applica anche a tali associazioni o federazioni sportive per i reati commessi dai soggetti dei quali si avvalgono nelle competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, ove sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività del preposto e l’illecito.
