Infissi su misura: appalto o vendita, rappresentanza apparente ed esclusione del recesso del consumatore

Commento alla sentenza della Cassazione civile, Sez. II, 22 settembre 2026, n. 25692

“Ai fini della distinzione tra vendita e appalto, quando la prestazione dovuta consista sia in un dare che in un facere, occorre accertare, secondo la causa concreta del contratto, se l’attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale; integra pertanto appalto d’opera il contratto avente ad oggetto la progettazione, la produzione e la consegna di infissi e serramenti realizzati su misura per uno specifico immobile e sulla base delle peculiari richieste del committente. Al consumatore committente di un siffatto contratto non spetta il diritto di recesso previsto dal codice del consumo, operando l’esclusione relativa alla fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, che è inerente all’oggetto stesso del contratto e non è subordinata all’esecuzione, anche parziale, della prestazione da parte del professionista. Integra invece il vizio di omessa pronuncia, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la totale pretermissione del motivo di gravame con il quale si censuri la declaratoria di assorbimento delle domande subordinate”.

La sentenza in commento affronta in sequenza questioni tipiche del contenzioso contrattuale:

  • la qualificazione del contratto di fornitura e posa di serramenti personalizzati;
  • la prova presuntiva della conclusione del contratto;
  • l’imputazione degli effetti in base alla rappresentanza apparente e l’ambito applicativo dell’esclusione del diritto di recesso per i beni confezionati su misura.

L’attrice aveva convenuto in giudizio la società fornitrice esponendo che, all’esito di trattative per la fornitura e messa in opera di infissi e serramenti per un proprio appartamento, la convenuta le aveva inviato una proposta d’ordine sulla base di un preventivo di euro 135.188,00 e che, pur in assenza di accettazione, ella aveva versato un acconto di euro 25.862,32. Chiedeva quindi di accertare la mancata conclusione del contratto; in subordine, la risoluzione per inadempimento della convenuta o per mutuo dissenso; in ulteriore subordine, trattandosi di contratto concluso in qualità di consumatore, l’accertamento del proprio recesso senza penalità a norma dell’art. 64 del codice del consumo; in ogni caso, la restituzione dell’acconto. 

La convenuta sosteneva che il contratto si era concluso nel 2003, che il recesso unilaterale – comunicato soltanto nel 2009 – doveva essere disciplinato dall’art. 1671 c.c. e chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna dell’attrice al pagamento delle spese sostenute e del mancato guadagno.

Il Tribunale di Taranto accoglieva la “domanda principale” dichiarando sciolto il contratto per legittimo recesso della committente ai sensi dell’art. 1671 c.c., con diritto alla restituzione dell’acconto, dichiarava assorbite le domande subordinate e, in accoglimento della riconvenzionale, accertava un credito della società di euro 52.336,69. La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale sia quello incidentale.

La Corte di Cassazione rigetta i primi quattro motivi del ricorso e accoglie il quinto, cassando con rinvio.

Il primo motivo investe la qualificazione del contratto. La ricorrente sosteneva che la fornitura di infissi andasse ricondotta alla vendita, poiché non esisterebbe un infisso “standard” contrapposto a uno “speciale”, ma soltanto modelli del produttore adattati all’immobile in cui vanno installati.

La Corte rigetta la censura richiamando il criterio della prevalenza costantemente seguito per i contratti misti di dare e facere, posto che in tali contratti occorre accertare se l’attività lavorativa volta alla produzione della cosa sia prevalente rispetto alla fornitura del materiale, secondo la causa concreta del contratto, ovvero se tale attività, di adattamento della res alle esigenze della controparte, risulti accessoria e strumentale alla fornitura, che costituisce in tal caso l’oggetto principale del negozio (da ultimo, Cass. n. 9389 del 2025).

Il giudice di merito aveva accertato, sulla base dei documenti e di tre testimonianze, che le prestazioni comprendevano la redazione di un laborioso progetto ad hoc per prodotti personalizzati e su misura, creati per uno specifico immobile e sulla base di peculiari richieste della cliente. Si tratta di un accertamento di fatto che, correttamente sussunto nel criterio della prevalenza, conduce alla qualificazione in termini di appalto (art. 1655 c.c.). L’elemento qualificante non è la presenza di un adattamento in sé, comune a qualunque fornitura di infissi, ma il suo peso nella causa concreta, ovverosia la circostanza che il risultato dovuto sia un opus progettato e realizzato per quel committente, e non un bene di serie semplicemente adeguato alle misure.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, contestavano la conclusione del contratto e l’imputazione dei suoi effetti alla ricorrente. Sotto il primo profilo, la ricorrente lamentava che la Corte d’appello avesse valorizzato indizi privi di gravità, precisione e concordanza, trascurando il comportamento successivo delle parti (art. 1362, secondo comma, c.c.) e, in particolare, la copiosa corrispondenza con cui ella aveva negato l’esistenza di qualsiasi vincolo.

La Corte esclude, anzitutto, il travisamento della prova, richiamando Cass., Sez. Un., n. 5792 del 2024: esso ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, non quando si contesti la verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto da provare, che resta valutazione di merito. Esclude poi la violazione degli artt. 2727 e ss. c.c., perché il giudice d’appello, anche mediante richiamo alla sentenza di primo grado, aveva esaminato i singoli indizi e la loro convergenza:

  • il versamento di un acconto consistente, computato in percentuale sul prezzo dell’appalto, difficilmente compatibile con una fase meramente precontrattuale;
  • la fattura pagata dalla ricorrente, nella quale l’acconto era riferito al contratto;
  • la dichiarazione resa per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, nella quale l’attrice qualificava le prestazioni come dipendenti da un contratto di fornitura d’opera, con valore sostanzialmente confessorio;
  • un ordine di fornitura diretto alla controparte, nel quale si richiamavano i termini del contratto sottoscritto dal marito per conto della ricorrente.

Sotto il secondo profilo, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 1388 c.c., sostenendo che non fosse stata indagata la spendita del nome da parte del marito, confusa con il diverso tema della rappresentanza apparente. La Corte ricorda che i principi dell’apparenza del diritto e dell’affidamento incolpevole possono essere invocati in materia di rappresentanza quando concorrano, da un lato, la buona fede del terzo che ha contrattato con il falso rappresentante e, dall’altro, un comportamento colposo del rappresentato, idoneo a ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere sia stato effettivamente conferito (Cass. n. 27349 del 2023).

Nella specie, tale comportamento era stato ravvisato in un insieme di circostanze: il sottoscrittore dell’ordine era il marito convivente dell’attrice; questa aveva ammesso in sede di interrogatorio formale di averlo incaricato di richiedere il preventivo; egli era risultato coinvolto, con altri soggetti, nel cantiere, nei sopralluoghi e nelle parziali esecuzione e consegna delle opere. La soluzione è significativa perché chiarisce che, una volta accertati i presupposti dell’apparenza imputabile, la questione della spendita del nome perde autonomia: gli effetti si producono in capo alla rappresentata non in forza di un potere effettivamente conferito, ma per la tutela dell’affidamento che la sua stessa condotta ha generato.

Il quarto motivo affronta la questione centrale: l’applicabilità del recesso del consumatore. La ricorrente sosteneva che, non avendo il professionista adempiuto all’obbligo di informazione, il termine per recedere fosse prolungato e che nessuna esclusione operasse nel caso concreto, contestando altresì la qualificazione del contratto come prestazione di servizi operata dalla Corte d’appello.

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente la premessa della ricorrente – riconoscendo che correttamente era stata contestata la qualificazione del contratto quale contratto di servizi – ma ne respinge le conclusioni. Trattandosi di recesso esercitato nel 2009, trova applicazione il codice del consumo nella formulazione allora vigente, il cui art. 55, comma 2, lett. c), escludeva, salvo diverso accordo, il diritto di recesso nei casi di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi rapidamente. L’appalto d’opera accertato dal giudice di merito – consistito nella creazione di beni su misura e personalizzati – rientra pienamente nell’esclusione. La Corte non manca di rilevare, ad abundantiam, che il recesso era stato comunque esercitato a distanza di cinque anni dalla conclusione del contratto.

Di particolare interesse è la risposta all’obiezione di diritto intertemporale, fondata sull’anteriorità del contratto rispetto all’entrata in vigore del codice del consumo. La Corte la supera osservando che l’esclusione del recesso per i beni confezionati su misura è principio presente nel diritto europeo, e in quello interno di recepimento, sin dalla fine degli anni Novanta: il d.lgs. n. 185 del 1999, attuativo della direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza, prevedeva già all’art. 5, comma 3, lett. c), che il consumatore non può recedere dai contratti di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati. L’argomento ha, a ben vedere, valenza prevalentemente sistematica: esso valorizza la continuità di una regola che il legislatore europeo ha progressivamente esteso dai contratti a distanza a quelli negoziati fuori dei locali commerciali, sino alla sua attuale collocazione nell’art. 16, lett. c), della direttiva 2011/83/UE.

A sostegno della soluzione la Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2020, causa C-529/19, relativa alla compravendita di una cucina su misura. Il giudice europeo aveva ricordato che, secondo il considerando 49 della direttiva 2011/83/UE, il diritto di recesso è inappropriato per i beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore, definiti dall’art. 2, n. 4, come «beni non prefabbricati prodotti in base a una scelta o decisione individuale del consumatore», e aveva affermato che l’eccezione di cui all’art. 16, lett. c), è inerente all’oggetto stesso del contratto – la produzione di un bene secondo le specifiche del consumatore – e non dipende dal fatto che il professionista abbia iniziato o stia per iniziare l’esecuzione. La ratio è evidente: il bene personalizzato non è ricollocabile sul mercato, sicché il recesso trasferirebbe sul professionista un rischio che il sistema non intende fargli sopportare, indipendentemente dallo stato di avanzamento della produzione.

Nel complesso, la sentenza conferma la tendenza della giurisprudenza di legittimità a valorizzare la causa concretacome criterio ordinante, tanto nella qualificazione del contratto quanto nell’individuazione dei limiti della tutela consumeristica: il recesso di pentimento, strumento di protezione contro le pressioni della contrattazione fuori dei locali commerciali, trova un limite naturale nei beni il cui valore di scambio è stato annullato dalla personalizzazione richiesta dallo stesso consumatore.

Dalla sentenza si evincono i seguenti principi di diritto:

  1. Vendita e appalto. Quando la prestazione consiste sia in un dare che in un facere, la qualificazione dipende dalla prevalenza, secondo la causa concreta, dell’attività lavorativa di produzione della cosa rispetto alla fornitura del materiale; la fornitura di infissi progettati e realizzati su misura per uno specifico immobile, sulla base delle peculiari richieste del cliente, integra appalto d’opera.
  2. Prova presuntiva della conclusione del contratto. La conclusione del contratto può essere desunta dalla valutazione complessiva di indizi quali il versamento di un acconto commisurato al prezzo, la fattura che lo riferisce al contratto e le dichiarazioni rese dal contraente a fini fiscali; il travisamento della prova ricorre solo in caso di svista sul fatto probatorio in sé, non di contestazione della sua valutazione.
  3. Rappresentanza apparente. Gli effetti del contratto concluso dal falso rappresentante si producono in capo al rappresentato quando concorrano la buona fede del terzo e un comportamento colposo del rappresentato idoneo a ingenerare la ragionevole convinzione dell’effettivo conferimento del potere.
  4. Esclusione del recesso del consumatore. Il consumatore non può esercitare il diritto di recesso nei contratti aventi ad oggetto beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, anche quando il rapporto sia qualificabile come appalto d’opera.
  5. Irrilevanza dell’esecuzione. L’esclusione è inerente all’oggetto del contratto e non è subordinata al fatto che il professionista abbia iniziato o stia per iniziare l’esecuzione della prestazione.
  6. Continuità della regola. L’esclusione del recesso per i beni su misura costituisce principio presente nel diritto europeo e in quello interno di recepimento sin dalla fine degli anni Novanta, sicché l’anteriorità del contratto rispetto al codice del consumo non ne preclude l’operatività.
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