Responsabilità da cose in custodia

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. III, 5/05/2026, n. 12739

“Il colpo di sonno del conducente, pur costituendo condotta colposa idonea a integrare un concorso di responsabilità, non esclude la responsabilità dell’ente proprietario della strada, il quale, ai sensi dell’art. 14 C.d.S., è tenuto a valutare in concreto, con riferimento ai singoli tratti viari, se le condizioni della sede stradale e delle opere accessorie (nella specie, il guard rail già divelto e non ripristinato) possano costituire un rischio per l’incolumità degli utenti, rispondendo sia per colpa specifica, da inosservanza di norme tecniche e regolamentari, sia per colpa generica, da violazione delle regole di prudenza e perizia desumibili dalle caratteristiche e dalla pericolosità intrinseca della cosa.”

La sentenza in commento, pur risolvendo complesse questioni procedurali derivanti da un rinvio dalla sede penale, offre l’occasione per ribadire e consolidare i principi fondamentali in materia di responsabilità del custode stradale ai sensi dell’art. 2051 c.c.. Il fulcro della decisione, sul piano sostanziale, risiede nell’affermazione della responsabilità dell’A.N.A.S. S.p.A. per i danni mortali subiti da un automobilista a seguito della collisione con un guard-railprecedentemente danneggiato e non messo in sicurezza.

La vicenda trae origine da un sinistro stradale in cui un’autovettura, dopo aver perso il controllo, impattava contro una barriera di sicurezza divelta, la cui sezione metallica perforava il torace del conducente, causandone il decesso. La Corte di Cassazione, nel confermare la decisione di merito che aveva riconosciuto la corresponsabilità dell’ente gestore, si muove all’interno del consolidato paradigma della responsabilità per danno da cose in custodia.

L’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, il cui presupposto non è la colpa del custode, ma la mera sussistenza di un rapporto di custodia e di un nesso causale tra la cosa e il danno [Cass. Civ., Sez. 3, N. 8789 del 08-04-2026][Cass. Civ., Sez. 3, N. 5708 del 04-03-2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 5116 del 17-02-2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 3938 del 22-02-2026]. Come affermato dalla giurisprudenza, la responsabilità sorge in virtù di una “relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 8789 del 08-04-2026][Cass. Civ., Sez. 3, N. 3938 del 22-02-2026][Cass. Civ., Sez. 3, N. 11140 del 24-04-2024]. Di conseguenza, è “del tutto irrilevante accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio della vigilanza sulla cosa” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 8789 del 08-04-2026][Cass. Civ., Sez. 3, N. 3938 del 22-02-2026][Cass. Civ., Sez. 3, N. 11140 del 24-04-2024].

L’onere probatorio è così ripartito:

  1. Il danneggiato deve provare unicamente il nesso eziologico tra la cosa in custodia (il guard-rail anomalo) e l’evento dannoso (il decesso) [Cass. Civ., Sez. 3, N. 8789 del 08-04-2026][Cass. Civ., Sez. 3, N. 5708 del 04-03-2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 3938 del 22-02-2026].
  2. Il custode (A.N.A.S. S.p.A.), per liberarsi, deve fornire la prova positiva del caso fortuito, inteso come un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale.

L’applicabilità dell’art. 2051 c.c. agli enti proprietari di strade pubbliche è pacifica [Cass. Civ., Sez. 3, N. 3938 del 22-02-2026][Cass. Civ., Sez. 3, N. 11140 del 24-04-2024]. Tale obbligo di custodia non si limita alla sola carreggiata, ma si estende a tutte le pertinenze e agli elementi accessori, come le barriere laterali [Cass. Civ., Sez. 3, N. 5116 del 17-02-2023]. L’art. 14 del Codice della Strada, infatti, impone agli enti proprietari di provvedere alla “manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo” proprio “allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita’ della circolazione”.

Nel caso di specie, il guard-rail divelto e non ripristinato rappresentava una palese “situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura” della strada [Cass. Civ., Sez. 3, N. 3938 del 22-02-2026]. La sua conformazione anomala, con una sezione metallica sporgente, ha trasformato un presidio di sicurezza in un’arma letale, agendo come causa diretta della morte del conducente. La Corte di merito, con valutazione di fatto ritenuta incensurabile in sede di legittimità, ha correttamente individuato in questa condizione anomala della cosa il fattore causale del danno, fondando la responsabilità di A.N.A.S. non solo sulla violazione di specifiche norme sugli appalti in urgenza, ma più in generale sulla violazione del principio di prudenza e del dovere di custodia sancito dall’art. 14 del Codice della Strada. La colpa del custode, infatti, può consistere sia nell’inosservanza di norme specifiche, sia nella violazione delle regole generali di prudenza e perizia.

Un aspetto cruciale della vicenda è la valutazione della condotta della vittima, la quale procedeva a velocità superiore al limite e, verosimilmente, fu colta da un colpo di sonno. La difesa di A.N.A.S. mirava a far riconoscere a tale condotta un’efficacia causale esclusiva, idonea a integrare il caso fortuito e a interrompere il nesso eziologico.

La giurisprudenza è costante nell’affermare che il comportamento colposo del danneggiato può, in effetti, escludere la responsabilità del custode, ma solo a condizioni rigorose. La condotta deve essere “imprevedibile ed inevitabile” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 5708 del 04-03-2024], “eccezionale” [Cass. Civ., Sez. 3, N. 20512 del 17-07-2023], tale da costituire una “causa autonoma sopravvenuta” che degrada la pericolosità della cosa a mera occasione dell’evento [Cass. Civ., Sez. 3, N. 20512 del 17-07-2023]. In sostanza, non basta una semplice colpa del danneggiato, ma occorre che il suo comportamento sia talmente anomalo da non poter essere ragionevolmente previsto dal custode [Cass. Civ., Sez. 3, N. 5708 del 04-03-2024][Cass. Civ., Sez. 3, N. 20512 del 17-07-2023].

Nel caso in esame, la Corte di merito, con decisione confermata dalla Cassazione, ha ritenuto che la condotta della vittima, sebbene gravemente colposa, non fosse sufficiente a interrompere il nesso causale, ma integrasse un’ipotesi di concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c. [Cass. Civ., Sez. 3, N. 20512 del 17-07-2023][Cass. Civ., Sez. 3, N. 18981 del 10-07-2024]. La perdita di controllo di un veicolo, per quanto dovuta a colpa del conducente, non è un evento così imprevedibile o eccezionale da esonerare il custode dal dovere di mantenere le barriere di sicurezza in condizioni di efficienza. La funzione del guard-rail è proprio quella di contenere gli effetti di sbandamenti e uscite di strada, anche se colposi. Pertanto, la Corte ha correttamente imputato l’evento dannoso a entrambe le condotte, ripartendo la responsabilità al 50% tra il custode (per l’omessa manutenzione) e la vittima (per la guida imprudente).

Dall’analisi della pronuncia sotto il profilo della responsabilità sostanziale, si possono enucleare i seguenti principi:

  1. Natura Oggettiva della Responsabilità del Custode: La responsabilità dell’ente proprietario di una strada per i danni cagionati da essa o dalle sue pertinenze, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva e prescinde da qualsiasi accertamento sulla colpa o diligenza del custode.
  2. Dovere di Sicurezza e Manutenzione: In base all’art. 14 del Codice della Strada, l’ente gestore ha un obbligo specifico di garantire la sicurezza degli utenti attraverso la manutenzione della strada e delle sue pertinenze, inclusi i guard-rail. La violazione di tale obbligo, anche per mera omissione, fonda la responsabilità del custode.
  3. Pericolo Immanente e Nesso Causale: Un guard-rail danneggiato, che da presidio di sicurezza si trasforma in fonte di pericolo, costituisce una condizione anomala della cosa in custodia idonea a fondare il nesso causale con il danno subito dall’utente.
  4. Concorso di Colpa del Danneggiato: La condotta di guida colposa dell’utente (eccesso di velocità, distrazione, colpo di sonno) non interrompe il nesso di causalità con la cosa pericolosa, a meno che non presenti i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità tali da integrare il caso fortuito. In assenza di tali caratteri, essa rileva come concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., comportando una riduzione del risarcimento proporzionale alla sua incidenza causale.
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