Commento alla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. I, 30 giugno 2026, n. 22404
“Nel contratto di servizio di cassette di sicurezza, la banca non assume un’obbligazione di custodia del contenuto della cassetta assimilabile al deposito, bensì una complessa prestazione di facere, consistente nella predisposizione e messa a disposizione di una struttura materiale, tecnica e organizzativa idonea a garantire sicurezza e segretezza; ne consegue che, in caso di sottrazione del denaro custodito nella cassetta per fatto di terzi, l’obbligazione della banca non ha natura restitutoria, ma risarcitoria, con la conseguenza che il relativo credito integra un debito di valore, sottratto al principio nominalistico e, pertanto, soggetto a rivalutazione monetaria”.
L’ordinanza in commento affronta una questione di particolare rilievo sistematico, ovverosia la qualificazione del credito del cliente derivante dalla sottrazione di somme di denaro custodite in una cassetta di sicurezza bancaria e, in particolare, la sua riconducibilità al paradigma del debito di valuta ovvero a quello del debito di valore.
La controversia trae origine dall’azione promossa dagli utenti di una cassetta di sicurezza nei confronti dell’istituto bancario, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito per l’asporto, da parte di ignoti, di denaro e preziosi custoditi nella cassetta stessa. In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento della banca e aveva condannato quest’ultima al risarcimento del danno, comprensivo di rivalutazione e interessi.
Al contrario, nel servizio di cassette di sicurezza, la legge stabilisce che “la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito”. L’oggetto della prestazione bancaria non coincide dunque con la custodia del contenuto, ma con la sicurezza del contesto materiale e organizzativo entro cui il cliente conserva i propri valori.
L’ordinanza si colloca, così, nel solco di un orientamento consolidato, che qualifica il contratto in esame come fattispecie consensuale affine, per alcuni tratti, alla locazione di cose e alla locatio operis, la cui funzione tipica consiste nella messa a disposizione di una struttura idonea a garantire protezione e segretezza. In questa prospettiva, risulta decisivo il rilievo per cui la banca non conosce, né è tenuta a conoscere, il contenuto della cassetta; proprio tale estraneità rispetto ai beni immessi dal cliente impedisce di configurare un’obbligazione di restituzione del contenuto medesimo.
È dunque su questo punto che la Corte d’appello incorre, secondo la Corte di Cassazione, in errore di diritto: una volta escluso che il contratto programmi un’obbligazione di custodia del denaro, viene meno il presupposto stesso per ritenere che, in caso di risoluzione, possa operare una restituzione avente ad oggetto le somme trafugate. L’effetto restitutorio presuppone, infatti, che la prestazione originaria abbia avuto ad oggetto proprio quel bene o quella somma; tuttavia, nel contratto di cassette di sicurezza ciò che la banca deve non è la restituzione del denaro immesso dal cliente, bensì la predisposizione di condizioni di sicurezza adeguate.
Ne consegue che la perdita del denaro, quando sia eziologicamente collegata all’inadempimento dell’istituto rispetto agli obblighi di sicurezza, genera una responsabilità risarcitoria ex art. 1218 c.c., non un obbligo restitutorio. È in questa chiave che la Corte valorizza il principio secondo cui l’obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce debito di valore. La natura risarcitoria dell’obbligazione impedisce, pertanto, l’applicazione dell’art. 1224 c.c. come regola esclusiva di liquidazione del pregiudizio, poiché tale disposizione presuppone un’obbligazione originariamente pecuniaria; nella fattispecie, invece, la moneta viene in rilievo solo come parametro di equivalenza patrimoniale del danno subito.
Particolarmente convincente è il passaggio in cui la Suprema Corte chiarisce che la natura pecuniaria del bene perduto non altera la struttura dell’obbligazione che sorge dall’inadempimento. Sebbene il danno consista nella perdita di denaro contante, il credito del cliente resta un credito risarcitorio di valore, perché ciò che viene in rilievo non è la mancata consegna di una somma dovuta ab origine, ma la lesione patrimoniale prodotta dall’inadempimento della banca. La moneta, in altri termini, non costituisce in tal caso l’oggetto originario del rapporto obbligatorio, bensì il criterio di monetizzazione del danno.
La pronuncia presenta un evidente interesse non soltanto applicativo, ma anche teorico, contribuendo a delimitare con chiarezza l’area del principio nominalistico, riaffermando che esso opera esclusivamente per i debiti pecuniari in senso proprio, mentre resta estraneo alle obbligazioni risarcitorie, anche quando il danno si traduca nella perdita di una somma di denaro (Cass. Sez. Prima Civile, Ordinanza n. 27736 del 25/10/2024).
In tal modo, la Corte di Cassazione impedisce che una qualificazione formalistica della domanda di risoluzione finisca per alterare la disciplina sostanziale del rapporto e per comprimere la piena reintegrazione del patrimonio del danneggiato.
L’ordinanza, inoltre, conferma che il servizio di cassette di sicurezza rimane strutturalmente orientato alla tutela della sicurezza dei locali e dell’integrità della cassetta, secondo il modello delineato dall’art. 1839 c.c., e che il furto non vale, di per sé, a integrare caso fortuito, gravando sulla banca l’onere di dimostrare l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. Tale profilo, sebbene non costituisca il tema centrale della decisione, ne rappresenta il necessario sfondo dogmatico.
In definitiva, la Corte di cassazione restituisce coerenza alla fattispecie, riconducendo la perdita del denaro custodito nella cassetta all’inadempimento di una prestazione di facere e, quindi, al rimedio tipico del risarcimento del danno. Da ciò deriva, coerentemente, la soggezione della somma dovuta a rivalutazione monetaria, quale tecnica necessaria di integrale reintegrazione patrimoniale.
Dalla decisione possono ricavarsi i seguenti principi:
- Il contratto di cassette di sicurezza non è assimilabile al deposito: la banca non assume l’obbligo di custodire e restituire in natura i beni introdotti dal cliente, ma soltanto quello di garantire l’idoneità e la custodia dei locali e l’integrità della cassetta.
- L’obbligazione della banca ha natura di complessa prestazione di facere: il servizio consiste nella predisposizione di un apparato materiale, tecnico e organizzativo idoneo a realizzare condizioni di sicurezza e segretezza superiori a quelle ordinariamente conseguibili nella sfera privata del cliente.
- La risoluzione del contratto non produce effetti restitutori sul contenuto della cassetta: poiché il contenuto della cassetta non costituisce oggetto dell’obbligazione contrattuale della banca, la sua perdita non può essere trattata come mancata restituzione di una somma di denaro.
- La perdita del denaro custodito nella cassetta genera un credito risarcitorio: l’inadempimento della banca agli obblighi di sicurezza rileva ai sensi dell’art. 1218 c.c. e fa sorgere un’obbligazione di risarcimento del danno, non un debito di valuta.
- Il credito del cliente ha natura di debito di valore: anche quando il danno si concreti nella sottrazione di denaro, l’obbligazione risarcitoria resta sottratta al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., essendo la moneta mero criterio di commisurazione dell’equivalente patrimoniale.
- La somma dovuta è soggetta a rivalutazione monetaria: proprio perché il credito risarcitorio è di valore, il danneggiato ha diritto alla rivalutazione monetaria, quale strumento necessario per adeguare il risarcimento al potere d’acquisto effettivo della moneta al momento della liquidazione.
