Arricchimento senza causa

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. III, ord. 3 giugno 2026, n. 17589

“Il terzo pignorato che, in forza di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non opposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., abbia eseguito il pagamento di un debito altrui, non può invocare la tutela ex art. 2041 c.c. nei confronti del soggetto che si è liberato della propria obbligazione senza alcun esborso: lo spostamento patrimoniale trova giustificazione nell’efficacia esecutiva del provvedimento giudiziale, cui il terzo ha prestato acquiescenza, con la conseguenza che difetta il requisito dell’ingiustizia della causa; il fenomeno, inoltre, integra un’ipotesi di arricchimento cd. “indiretto”, non direttamente riconducibile ad un unico fatto causativo, che osta in via generale alla proponibilità dell’azione, salvo che l’arricchito sia una pubblica amministrazione. Il rimedio appropriato, nei confronti del debitore effettivo liberato senza esborso, va individuato nella surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c., operante in favore di chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo, e che consente al solvens di subentrare nei diritti già vantati dal creditore soddisfatto, azionandoli verso il debitore originario” 

L’ordinanza in commento affronta una fattispecie processualmente anomala ma dotata di notevole interesse sistematico con riguardo ai “peculiari profili da cui origina il prospettato arricchimento senza causa”.

La pronuncia costituisce un momento di sintesi e chiarimento su almeno tre distinti ambiti del diritto civile: la disciplina dell’arricchimento senza causa e i suoi limiti strutturali; gli effetti dell’ordinanza di assegnazione nell’espropriazione presso terzi e i relativi rimedi; il sistema della surrogazione legale quale strumento privilegiato di riequilibrio patrimoniale a favore di chi ha pagato un debito altrui. 

La comprensione della decisione richiede una preliminare ricostruzione della vicenda fattuale, che si articola su tre distinti rapporti giuridici:

Rapporto (a): tra MI.AN. (terza pignorata e ricorrente) e ST. Immobiliare S.r.l. (creditrice procedente), che ha ricevuto il pagamento in tesi privo di giustificazione.

Rapporto (b): tra ST. Immobiliare S.r.l. e BLUE TIMÈS di FE.CA. e C. S.a.s. (debitrice esecutata), che ha determinato l’avvio dell’espropriazione presso terzi.

Rapporto (c): tra MI.AN. e AN.ME. (socio accomandante della BLUE TIMÈS e locatore dell’immobile), inerente al contratto di locazione commerciale.

La complessità della vicenda emerge ictu oculi: MI.AN. era conduttrice di un immobile di proprietà dei soci AN.ME. e FE.CA. della BLUE TIMÈS, e pagava il canone locatizio ai locatori in proprio. ST. Immobiliare, creditrice della BLUE TIMÈS, notificava a MI.AN. atto di pignoramento presso terzi. MI.AN., nella dichiarazione di terzo ex art. 547 c.p.c., chiariva correttamente di non essere debitrice della società esecutata, ma soltanto dei suoi soci in proprio quali locatori. Nonostante questo, il giudice dell’esecuzione emetteva ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. nei confronti di MI.AN., ordinandole di pagare i canoni alla ST. Immobiliare.

MI.AN. non opponeva l’ordinanza di assegnazione ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e provvedeva al pagamento di Euro 4.222,36 in favore di ST. Immobiliare. Successivamente, AN.ME. otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento degli stessi canoni di locazione (relativi ai mesi di maggio, giugno e luglio 2012), sul presupposto che il pagamento effettuato da MI.AN. in favore di ST. Immobiliare non avesse effetto liberatorio, trattandosi di pagamento a soggetto diverso dal creditore locativo. Il decreto era confermato e MI.AN. pagava una seconda volta.

L’esito dell’intera vicenda era il seguente: il locatore AN.ME. era stato soddisfatto; ST. Immobiliare era stata soddisfatta; la BLUE TIMÈS si era liberata della propria obbligazione verso ST. Immobiliare senza alcun esborso; MI.AN. aveva pagato due volte l’unico suo debito, quello locatizio.

MI.AN. agiva in giudizio contro BLUE TIMÈS per ottenere un indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., pari alla somma versata in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione. Il Giudice di Pace di Campobasso accoglieva la domanda. Il Tribunale di Campobasso, in riforma, la rigettava, ritenendo che difettasse il requisito dell’ingiustizia della causa, atteso che lo spostamento patrimoniale era giustificato dall’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione non opposta, e che comunque si trattasse di arricchimento indiretto, non esperibile contro un soggetto privato. 

La Corte affronta in primo luogo la questione dell’arricchimento indiretto. 

L’art. 2041 c.c. disciplina l’azione generale di arricchimento e presuppone che lo spostamento patrimoniale — l’impoverimento di un soggetto a vantaggio di un altro — sia riconducibile a un unico fatto causativo. Quando tale nesso diretto manca, e l’arricchimento di un soggetto si realizza attraverso una serie di passaggi che coinvolgono soggetti distinti, si è in presenza di arricchimento “indiretto”, rispetto al quale l’azione non è in linea di principio esperibile (Cass. Civ., Sez. 1, N. 5865 del 27-02-2023).

La ricorrente sosteneva che il fatto causativo dello squilibrio fosse unico, ossia il pagamento effettuato in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione. La Corte respinge questa impostazione con argomentazione netta: “non è esatto sostenere che il fatto generatore dello spostamento patrimoniale sia unico (ossia, il pagamento in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione), perché non è di per sé tale fatto ad aver determinato lo squilibrio, ma lo è se correlato all’ulteriore pagamento cui la MI.AN. è stata costretta, in favore del locatore AN.ME., effettivo formale creditore dei canoni di locazione.” 

Il depauperamento di MI.AN. e l’arricchimento di BLUE TIMÈS discendono da un duplice spostamento patrimoniale, che coinvolge tre rapporti distinti e vede beneficiari formali soggetti diversi (ST. Immobiliare e AN.ME.) rispetto all’unico effettivo arricchito (BLUE TIMÈS). La struttura triangolare — o meglio, trilatera — dell’operazione impedisce di qualificare l’arricchimento come diretto.

La Cassazione richiama il consolidato orientamento delle Sezioni Unite, espresso in particolare da Cass. S.U. n. 24772/2008 e confermato dalla più recente Cass. S.U. n. 33954/2023: in caso di arricchimento indiretto, l’azione ex art. 2041 c.c. non è proponibile, salvo l’eccezione rappresentata dall’ipotesi in cui l’arricchito sia una pubblica amministrazione. Poiché BLUE TIMÈS è un soggetto privato, tale eccezione non si applica, e la domanda è inammissibile già per questo motivo.

Anche indipendentemente dalla questione dell’arricchimento indiretto, la Corte ritiene che la domanda ex art. 2041 c.c. sarebbe comunque infondata per difetto del requisito dell'”ingiustizia della causa”.

Il fondamento dell’azione di arricchimento è l’assenza della giusta causa della locupletazione: se lo spostamento patrimoniale trova la propria giustificazione in un contratto, in un rapporto giuridico compiutamente regolato, o in un provvedimento giudiziale, la causa non manca né è ingiusta. Come afferma la Corte richiamando un risalente ma consolidato principio: “L’azione generale di arricchimento ha come espresso presupposto che la locupletazione di un soggetto a danno dell’altro sia avvenuta senza giusta causa; di talché, quando questo sia, invece, la conseguenza di un contratto, o comunque di un altro rapporto, non può dirsi che la causa manchi o sia ingiusta, almeno fino a quando il contratto o il diverso rapporto conservino rispetto alle parti e ai loro aventi causa la propria efficacia obbligatoria.” 

Nel caso concreto, al momento in cui MI.AN. effettuò il pagamento in favore di ST. Immobiliare, la causa legale giustificativa sussisteva: era costituita dall’efficacia esecutiva dell’ordinanza di assegnazione. Tale efficacia non è venuta meno ex post, per la semplice ragione che MI.AN. non ha mai opposto l’ordinanza ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

La Corte dedica ampio spazio alla qualificazione dell’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. e ai suoi effetti sul piano dei rimedi esperibili. Viene ribadito il principio per cui il processo esecutivo è caratterizzato da un “sistema chiuso, tipizzato ed inderogabile, di rimedi interni”: una volta emessa l’ordinanza di assegnazione, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che deve essere proposta tempestivamente.

L’ordinanza di assegnazione costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale, e il terzo pignorato che non l’abbia opposta non può, successivamente, rimettere in discussione gli effetti del pagamento effettuato in sua esecuzione. L’inerzia di MI.AN. rispetto all’ordinanza — pur palesemente erronea nella sua emissione — preclude qualsiasi forma di tutela restitutoria fondata sull’asserita ingiustizia di quel pagamento.

La Corte sottolinea, sul punto, l’interesse che MI.AN. aveva ad agire immediatamente in opposizione, per evitare esattamente il rischio di doppio pagamento poi verificatosi: “ella, al contrario di quanto dalla stessa sostenuto in memoria, aveva senz’altro interesse a proporre immediatamente l’opposizione formale, a seguito della erronea interpretazione della propria dichiarazione di quantità da parte del g.e., per evitare il rischio di essere costretta ad un doppio pagamento, come poi successivamente è accaduto.” 

Di notevole interesse è il richiamo, contenuto nella motivazione, alla recentissima Cass. S.U. n. 11513/2026, che si era pronunciata sulla nozione di “giusta causa” nell’ambito dell’art. 2041 c.c. Le Sezioni Unite, pur non elaborando una definizione generale di tale nozione, ne hanno chiarito la funzione:

“L’eterogeneità delle ipotesi in cui può determinarsi un arricchimento ingiustificato impedisce l’enucleazione di una nozione generale di giusta causa, che appare suscettibile esclusivamente di una tipizzazione casistica affidata all’interprete, come è riconosciuto dall’insegnamento dottrinale dominante che riconosce nell’art. 2041 c.c. una norma di chiusura del sistema destinata ad operare in assenza di una diversa reazione ordinamentale agli spostamenti patrimoniali ingiustificati.” 

Il richiamo è illuminante: l’art. 2041 c.c. è una norma di chiusura, destinata ad operare in assenza di altre reazioni ordinamentali. Quando, invece, tali reazioni esistono — come nel caso della surrogazione legale — l’azione di arricchimento è esclusa anche per il profilo della sussidiarietà ex art. 2042 c.c..

Prima di indicare il rimedio corretto, la Corte compie una sistematica ricognizione degli strumenti che, in astratto, avrebbero potuto essere esperiti da MI.AN. e li esclude uno per uno, in un percorso argomentativo di notevole rigore.

La ripetizione dell’indebito oggettivo nei confronti di ST. Immobiliare è esclusa perché gli esiti dell’esecuzione forzata sono irretrattabili: il principio, consolidato in giurisprudenza con riferimento alla posizione del debitore esecutato, viene esteso dalla Corte anche al terzo pignorato che sia rimasto inerte rispetto all’ordinanza di assegnazione. Per effetto dell’emissione dell’ordinanza si determina una sostituzione soggettiva ex latere debitoris, una “cessione forzosa del credito”: la posizione di nuovo debitore del creditore procedente assunta dal terzo pignorato è irretrattabile, se l’ordinanza non è stata opposta.

Il secondo pagamento, quello in favore del locatore AN.ME., era avvenuto in forza di una statuizione passata in giudicato (il decreto ingiuntivo confermato in primo grado, con acquiescenza da parte di MI.AN.): per un pagamento effettuato in esecuzione di un giudicato, non può ovviamente configurarsi un indebito oggettivo.

La condictio indebiti non avrebbe potuto proporsi neppure nei confronti di BLUE TIMÈS perché, nella giurisprudenza di legittimità, il soggetto legittimato passivo dell’azione di ripetizione è il solo accipiens: nessuno dei due pagamenti in questione era stato effettuato direttamente a mani di BLUE TIMÈS o di un suo rappresentante

La Corte esclude altresì la surrogazione legale ex artt. 1203, n. 5, e 2036, comma 3, c.c. (che opera a favore di chi paga al creditore apparente), ritenendo che MI.AN. fosse ben consapevole della natura del pagamento: essa non si riteneva erroneamente debitrice di ST. Immobiliare, ma pagava consapevolmente in esecuzione dell’ordinanza di assegnazione, sapendo di estinguere un debito altrui.

Dopo aver escluso tutti gli altri rimedi, la Corte indica nella surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c. lo strumento idoneo a tutelare le ragioni di MI.AN. La norma prevede che la surrogazione operi di diritto a favore di “colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”.

La Corte individua i presupposti di tale fattispecie nella vicenda in esame:

Il requisito della “tenuta al pagamento”: a seguito della stabilizzazione dell’ordinanza di assegnazione (non opposta), MI.AN. era diventata tenuta a pagare per BLUE TIMÈS un debito di quest’ultima, “in sostanza, alla stregua di un’espromissione ex art. 1272 c.c., avendo ella accettato la sua sostituzione alla debitrice BLUE TIMÈS in seno ad un provvedimento giudiziario, pure costituente titolo esecutivo nei suoi confronti”.

Il requisito dell'”interesse”: MI.AN. aveva interesse a soddisfare il debito onde evitare l’assoggettamento ad esecuzione forzata da parte del creditore assegnatario.

Il requisito della “non spontaneità”: il pagamento non era spontaneo, come richiesto dall’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., ma era imposto dall’ordinanza di assegnazione divenuta definitiva. Come chiarito da Cass. S.U. n. 9946/2009, la surrogazione ex art. 1203, n. 3, c.c. non può operare a favore di chi ha spontaneamente adempiuto il debito di un altro soggetto.

Ricorrendo tali presupposti, MI.AN. avrebbe potuto subentrare nei diritti già vantati da ST. Immobiliare verso BLUE TIMÈS: “La MI.AN., cioè, avrebbe potuto senz’altro esercitare i diritti già vantati dalla ST. Immobiliare verso la BLUE TIMÈS e originariamente azionati in executivis, in tal guisa ben potendo riequilibrarsi il disallineamento patrimoniale che ha dato origine al processo che occupa.” 

La surrogazione legale, come noto, non produce un diritto nuovo ma una vicenda successoria nel lato attivo del rapporto obbligatorio: il solvens subentra nel credito originario del creditore soddisfatto, con tutti i suoi accessori e garanzie. In questo caso, MI.AN. avrebbe potuto fare propri i diritti che ST. Immobiliare vantava verso BLUE TIMÈS, azionandoli in giudizio o in via esecutiva.

Il richiamo della Corte alla surrogazione — e non al regresso ex art. 1299 c.c. — è sistematicamente significativo. Il regresso è lo strumento di riequilibrio tipico dei rapporti interni tra condebitori solidali.

Il regresso presuppone che il solvens e il soggetto verso cui si agisce siano entrambi obbligati verso il medesimo creditore, in forza di un vincolo solidale.

Nel caso in esame, però, BLUE TIMÈS non era formalmente coobbligata solidale di MI.AN. verso ST. Immobiliare: la solidarietà tra di esse non era originaria, ma era stata — per così dire — artificialmente creata dall’ordinanza di assegnazione. Ecco perché la Corte ricorre alla surrogazione, che opera a favore di “chi, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”Si tratta di una formula sufficientemente ampia da ricomprendere anche la posizione di MI.AN., tenuta a pagare un debito altrui in forza di un provvedimento giudiziale.

La distinzione ha rilevanza pratica notevole. Nella surrogazione, il solvens aziona il credito originario del creditore soddisfatto, con le sue garanzie e caratteristiche. Nel regresso, si fa valere un diritto nuovo e autonomo al rimborso della quota interna, soggetto a prescrizione decennale decorrente dal pagamento. La scelta tra i due rimedi dipende dalla struttura concreta del pagamento e dalla posizione giuridica del solvens

I principi di Diritto Deducibili dalla Sentenza sono:

  1. Arricchimento Indiretto e Inammissibilità dell’Azione ex Art. 2041 c.c. Quando l’arricchimento di un soggetto si realizza attraverso una concatenazione di spostamenti patrimoniali che coinvolgono soggetti distinti e rapporti giuridici plurimi, si configura un’ipotesi di arricchimento cd. “indiretto”, rispetto al quale l’azione ex art. 2041 c.c. non è proponibile, salvo che l’arricchito sia una pubblica amministrazione. La pluralità dei fatti causativi esclude l’unicità del nesso tra impoverimento e arricchimento richiesta dalla norma.
  2. Difetto di “Ingiustizia della Causa” in Presenza di Provvedimento Giudiziale Non Opposto. Lo spostamento patrimoniale eseguito dal terzo pignorato in adempimento di un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. non opposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c. trova giustificazione nell’efficacia esecutiva di tale provvedimento. Il terzo che ha prestato acquiescenza all’ordinanza non può successivamente invocare l’assenza di giusta causa a fondamento dell’azione di arricchimento, poiché l’efficacia del titolo esecutivo non viene meno per effetto della mancata impugnazione.
  3. Sistema Chiuso dei Rimedi Endoesecutivi. Una volta emessa l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. è l’unico esperibile, non solo per contestare vizi formali dell’ordinanza o degli atti che l’hanno preceduta, ma anche per confutare l’interpretazione data dal giudice dell’esecuzione alla dichiarazione del terzo. Il processo esecutivo è caratterizzato da un sistema chiuso, tipizzato e inderogabile di rimedi interni.
  4. Irretrattabilità degli Esiti dell’Esecuzione Forzata. Il principio dell’irretrattabilità degli esiti dell’esecuzione forzata, tradizionalmente enunciato con riguardo alla posizione del debitore esecutato, si estende anche al terzo pignorato che sia rimasto inerte rispetto all’ordinanza di assegnazione: la posizione di nuovo debitore del creditore procedente assunta dal terzo pignorato è irretrattabile ove l’ordinanza non sia stata opposta, con conseguente esclusione della proponibilità dell’azione di ripetizione dell’indebito nei confronti del creditore assegnatario.
  5. Esclusione della Condictio Indebiti nei Confronti del Non-Accipiens. L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. non può essere proposta nei confronti di chi non abbia ricevuto il pagamento: il soggetto legittimato passivo dell’azione è il solo accipiens, con la conseguenza che chi ha arricchito indirettamente, per effetto di spostamenti patrimoniali che non lo hanno coinvolto direttamente come beneficiario del pagamento, non è soggetto alla condictio indebiti.
  6. Surrogazione Legale ex Art. 1203, n. 3, c.c. in Caso di Pagamento Non Spontaneo del Debito Altrui. Il soggetto che, non spontaneamente ma in forza di un provvedimento giudiziale divenuto definitivo per acquiescenza, abbia pagato il debito altrui avendovi interesse (in particolare, per evitare l’assoggettamento a esecuzione forzata), è tenuto “con altri o per altri” al pagamento del debito ai sensi dell’art. 1203, n. 3, c.c. e può quindi surrogarsi nei diritti del creditore soddisfatto verso il debitore originario. A tal fine è necessario che il pagamento non sia spontaneo, che il solvens avesse interesse a soddisfare il credito, e che tale interesse trovi titolo in un rapporto giuridico preesistente.
  7. Residualità dell’Azione di Arricchimento rispetto ai Rimedi Tipici. L’art. 2041 c.c. costituisce una norma di chiusura del sistema, destinata a operare in assenza di una diversa reazione ordinamentale agli spostamenti patrimoniali ingiustificati. Qualora l’ordinamento predisponga rimedi tipici — quali la surrogazione legale, il regresso tra condebitori, la condictio indebiti — l’azione di arricchimento è esclusa sia per difetto del requisito della “giusta causa” (quando lo spostamento sia giustificato da un rapporto giuridico compiutamente regolato), sia per il principio di sussidiarietà ex art. 2042 c.c..
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