Commento a sent. Corte cost., 18 maggio 2026, n. 154 (est. Buscema)
La causa estintiva del reato per condotte riparatorie, prevista dall’art. 162 bis c.p., si colloca nell’ambito delle misure intese a valorizzare, in chiave ‘premiale’, la riparazione post factum intesa in senso oggettivo-patrimonialistico.
Tale istituto, dunque, non rientra nell’alveo della “giustizia riparativa”: esso, infatti, pur potendo in concreto sortire effetti riconciliativo, “manifesta la sua valenza precipuamente nei casi in cui manchi una comune volontà conciliativa”, permettendo all’imputato di superare, tramite una condotta ritenuta dal giudice integralmente riparatoria, la perdurante richiesta di punizione della persona offesa, non intenzionata a rimettere la querela.
La non applicabilità dell’istituto al delitto di stalking (art. 612 bis c.p.) non viola l’art. 3 cost., poiché il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina delle cause di estinzione del reato, con riferimento alla definizione dei limiti oggettivi di operatività dei singoli istituti.
La significativa portata offensiva del delitto di atti persecutori sorregge la ragionevolezza di tale scelta, posto che in tal modo il legislatore ha inteso “mantenere elevato il livello di protezione offerto da una fattispecie incriminatrice che (…) assolve un ruolo di particolare rilievo – sollecitato, peraltro, dalla normativa internazionale – nel contrasto alla violenza di genere e domestica”.
La Corte ha inoltre escluso una ingiustificata disparità di trattamento in relazione al delitto di cui all’art. 612 ter c.p., che disciplina una fattispecie eterogenea: tale norma tutela infatti lo specifico interesse alla riservatezza nella sfera sessuale, ma, a differenza del delitto di atti persecutori, disciplina un reato che può esaurirsi in un’unica condotta, anche di carattere occasionale, e si perfeziona indipendentemente da eventi pregiudizievoli sul piano psicologico o rispetto al mutamento delle abitudini di vita della vittima.
