Fideiussione bancaria

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, 28 Agosto 2026, n. 24825

In tema di fideiussioni bancarie riproduttive delle clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. censurate dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, la nullità “a valle” non può essere affermata in via automatica quando la garanzia sia stata stipulata fuori dal perimetro temporale o oggettivo direttamente considerato dall’accertamento amministrativo; in tali ipotesi, il provvedimento dell’autorità di vigilanza costituisce soltanto elemento di prova, non sufficiente da solo, e spetta al giudice di merito verificare in concreto la riconducibilità del modello negoziale a un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza. Qualora, inoltre, la fideiussione contenga una clausola di pagamento “a prima richiesta”, il creditore può evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. anche mediante tempestiva istanza stragiudiziale al garante, pur se sia nulla la distinta clausola di esenzione dai termini di detta norma”.

La pronuncia delle Sezioni Unite si colloca nel solco del vasto contenzioso concernente le fideiussioni bancarie conformate, in tutto o in parte, allo schema ABI oggetto del provvedimento della Banca d’Italia del 2005. Il suo rilievo, tuttavia, non risiede nell’enunciazione di un nuovo principio di rottura, quanto piuttosto nell’opera di puntualizzazione e contenimento degli approdi cui la stessa Corte era già pervenuta con il noto arresto del 2021.

Se, infatti, quel precedente aveva affermato la praticabilità della tutela reale mediante nullità delle clausole “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale, la sentenza in esame interviene a definire con maggiore rigore tre profili rimasti controversi: 

  • il rilievo del dato temporale rispetto al provvedimento amministrativo del 2005; 
  • la possibilità di estendere il ragionamento alle fideiussioni specifiche, e non solo a quelle omnibus; 
  • gli effetti della presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta” sulla disciplina della decadenza ex art. 1957 c.c..

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da due fideiussori avverso un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa in favore di Siena NPL 2018 S.r.l., cessionaria del credito originariamente facente capo a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per somme dovute in forza di fideiussioni rilasciate nel 2015 a garanzia di specifiche operazioni bancarie relative all’esposizione debitoria dell’impresa individuale “Antica Farmacia OR.”.

Le opponenti sostenevano che i testi fideiussori riproducessero le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c. già censurate dalla Banca d’Italia come espressive di un’intesa restrittiva della concorrenza. Da ciò facevano discendere, in particolare, la nullità della clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c. e la conseguente riespansione della disciplina codicistica, con dedotta decadenza della creditrice per tardiva attivazione nei confronti dei garanti.

La società opposta contestava tale impostazione evidenziando che le garanzie in questione erano fideiussioni specifiche, non omnibus, e che esse erano state stipulate nel 2015, dunque in epoca successiva al lasso temporale esaminato dal provvedimento della Banca d’Italia.

A fronte del contrasto giurisprudenziale formatosi su tali questioni, il Tribunale di Siracusa ha attivato il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sottoponendo alla Corte tre distinti quesiti: se la nullità potesse operare anche per fideiussioni stipulate fuori dal periodo 2002-2005; se essa potesse riguardare fideiussioni specifiche; se, una volta espunta la clausola derogatoria dell’art. 1957 c.c., la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta” consentisse comunque al creditore di impedire la decadenza con una semplice richiesta stragiudiziale.

La sentenza ricostruisce anzitutto il contesto da cui la questione promana.

Lo schema ABI del 2002 per fideiussione omnibus era stato sottoposto al vaglio della Banca d’Italia, allora autorità di vigilanza sul mercato creditizio, la quale, anche sulla base dei rilievi dell’AGCM, aveva ravvisato profili anticoncorrenziali in relazione a tre specifiche clausole: quella di reviviscenza; quella di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.; quella di sopravvivenza.

Secondo il provvedimento amministrativo, tali clausole non risultavano funzionali all’accesso al credito, ma piuttosto idonee a trasferire sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall’invalidità o inefficacia dell’obbligazione principale o degli atti estintivi della stessa.

Su questo sfondo si innestava l’arresto delle Sezioni Unite del 2021, richiamato ampiamente dalla pronuncia in commento. In quell’occasione la Corte aveva affermato: la configurabilità della nullità dei contratti “a valle” dell’intesa anticoncorrenziale; il carattere, di regola, parziale della nullità, limitata alle clausole illecite salvo prova della loro essenzialità concreta; la rilevanza della coincidenza testuale tra clausole negoziali e clausole censurate; il valore del provvedimento amministrativo quale prova privilegiata del collegamento funzionale tra intesa “a monte” e contratto “a valle”.

Il problema, cui il nuovo arresto tenta di dare soluzione, era appunto stabilire fino a che punto tale costruzione potesse essere estesa a fattispecie solo parzialmente coincidenti con quelle direttamente considerate dal provvedimento del 2005.

Il primo profilo scrutinato dalle Sezioni Unite concerne l’ambito temporale di operatività del provvedimento della Banca d’Italia. La Corte esclude che esso possa fungere, in modo indiscriminato, da prova autosufficiente per ogni fideiussione recante le tre clausole censurate, anche quando stipulata prima o dopo il periodo direttamente esaminato dall’autorità di vigilanza.

Il passaggio centrale della motivazione consiste nella distinzione tra elevata attitudine probatoria dell’accertamento amministrativo e sua efficacia decisiva. Le Sezioni Unite chiariscono che il provvedimento del 2005 non può essere inteso come una prova “permanente”, spendibile sine die e per qualsiasi fattispecie, ma deve essere letto nel suo concreto perimetro di riferimento. Al di fuori di tale perimetro, esso conserva rilievo soltanto come elemento di prova, da solo non sufficiente.

La Corte fonda questa conclusione su un’argomentazione che richiama gli artt. 3 e 7 del d.lgs. n. 3/2017. Il richiamo, tuttavia, non è funzionale ad ampliare la portata dell’accertamento amministrativo, bensì a confermare la persistente centralità delle regole ordinarie sull’onere della prova nel processo civile. Non vi sarebbe, dunque, spazio per un’inversione generalizzata dell’onere probatorio fondata su una presunzione giurisprudenziale di protrazione indefinita dell’intesa.

Il giudice di merito è allora chiamato a una duplice verifica. 

Da un lato, con riferimento al tempo anteriore, dovrà accertare se il provvedimento contenga elementi dai quali desumere l’esistenza di una prassi bancaria già consolidata prima dello schema ABI. 

Dall’altro, con riferimento al tempo successivo, dovrà valutare se dal medesimo provvedimento emerga una proiezione dinamica degli effetti dell’intesa, tenendo conto del possibile “ritardo” nella loro dissoluzione.

Il risultato è una soluzione che evita tanto la chiusura radicale quanto l’automatismo estensivo: l’accertamento amministrativo resta centrale, ma non sostituisce il giudizio in fatto rimesso al giudice civile.

Di pari rilievo è la risposta resa al secondo quesito, relativo all’ambito oggettivo dell’accertamento del 2005. La Corte osserva che il provvedimento della Banca d’Italia ebbe ad oggetto, espressamente, lo schema ABI di fideiussione omnibus. Da ciò consegue che non è possibile trasferirne automaticamente le conclusioni alle fideiussioni specifiche.

Tuttavia, le Sezioni Unite rifiutano un’impostazione meramente negativa, non escludendo che una fideiussione specifica possa costituire contratto “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale; escludono, piuttosto, che tale conclusione possa discendere, senza ulteriore istruttoria, dalla sola presenza nel testo delle tre clausole censurate.

La parte che invoca la nullità dovrà dunque provare, con ogni mezzo istruttorio disponibile, inclusa l’istanza di esibizione, che la standardizzazione delle tre clausole si sia estesa anche alle fideiussioni specifiche e che tale standardizzazione costituisca indice di una pratica commerciale concordata con effetti restrittivi della concorrenza.

La motivazione mostra, su questo punto, un netto spostamento di prospettiva: il nucleo decisorio non è posto sulla clausola in sé, ma sul fenomeno della sua diffusione standardizzata come effetto di una pratica concordata. È dunque la prova della standardizzazione anticoncorrenziale, e non la mera astratta identità contenutistica, a costituire il vero fatto costitutivo della domanda di nullità.

Significativamente, la Corte precisa che tale accertamento non richiede la prova di un fattore soggettivo intenzionale compiutamente ricostruito nei termini di una vera e propria intesa formalizzata; è sufficiente che emerga, sul piano oggettivo, una pratica concordata idonea a restringere il mercato.

Uno dei passaggi più significativi della sentenza è quello nel quale le Sezioni Unite riconoscono alla banca la possibilità di dimostrare che, pur in presenza di clausole coincidenti con quelle censurate, esse furono il risultato di una trattativa effettiva e libera tra le parti.

Il rilievo di tale affermazione è notevole poiché conferma che la nullità antitrust delle clausole “a valle” non è collegata alla loro intrinseca illiceità, quanto piuttosto alla loro appartenenza ad una logica di standardizzazione anticoncorrenziale. Ne consegue che la prova di una genuina negoziazione individuale vale ad infrangere il nesso funzionale tra il singolo contratto e la pratica restrittiva.

Sotto questo profilo, la pronuncia accentua la dimensione casistica del sindacato di merito e segnala con chiarezza che la conformità al modello ABI non può più essere letta, fuori dai limiti strettamente coperti dal provvedimento amministrativo, come indice decisivo e insuperabile.

Il terzo quesito consentiva alla Corte di affrontare un ulteriore contrasto, relativo al rapporto tra la nullità della clausola di deroga all’art. 1957 c.c. e la distinta clausola di pagamento “a prima richiesta”. 

Il dubbio era se, una volta riespansa la disciplina legale, il creditore dovesse necessariamente attivarsi in via giudiziale entro il termine semestrale, oppure se potesse evitare la decadenza con una semplice iniziativa stragiudiziale.

Le Sezioni Unite optano per la seconda soluzione, valorizzando l’autonomia strutturale e funzionale della clausola “a prima richiesta” rispetto alla clausola derogatoria dei termini di cui all’art. 1957 c.c. La nullità di quest’ultima determina la reviviscenza della disciplina codicistica quanto ai termini, ma non travolge automaticamente la diversa pattuizione che attiene alle modalità dell’iniziativa del creditore.

La Corte richiama, a sostegno, il contenuto del provvedimento della Banca d’Italia, che non aveva censurato la clausola “a prima richiesta”, ritenendola anzi funzionale a garantire una pronta tutela del credito bancario, ferma la possibilità per il garante di far valere successivamente le proprie eccezioni.

Ne deriva che, ove il contratto contenga tale clausola, il creditore può impedire la decadenza mediante tempestiva richiesta scritta al garante, senza necessità di iniziativa giurisdizionale. La pronuncia, così, delimita nuovamente la portata della nullità parziale, escludendone effetti espansivi non supportati da uno specifico accertamento.

La decisione si segnala per una duplice operazione sistematica. 

Da un lato, preserva il nucleo essenziale del precedente del 2021, ovverosia l’idea che le fideiussioni “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale possano essere colpite da nullità parziale in funzione di tutela dell’ordine pubblico economico. 

Dall’altro, tuttavia, ne corregge le possibili derive applicative, chiarendo che il rimedio non può trasformarsi in un automatismo sganciato dalla prova del nesso tra il singolo contratto e la pratica restrittiva.

La pronuncia restituisce così centralità al giudice di merito e all’istruttoria concreta. La semplice riproduzione delle clausole ABI censurate non basta, fuori dal perimetro diretto dell’accertamento del 2005, a fondare la nullità. Occorre verificare, caso per caso, se vi sia stata effettiva standardizzazione anticoncorrenziale e, specularmente, deve riconoscersi alla banca la possibilità di dimostrare l’esistenza di una trattativa individuale realmente libera.

Quanto al tema dell’art. 1957 c.c., la sentenza conferma un approccio selettivo alla nullità parziale: la reviviscenza della disciplina legale non comporta, per ciò solo, il venir meno della distinta clausola “a prima richiesta”, la quale continua a produrre i suoi effetti propri sul piano delle modalità di attivazione del creditore.

Nel complesso, le Sezioni Unite non restringono il perimetro teorico della tutela antitrust, ma ne esigono una più rigorosa dimostrazione fattuale. È in questa richiesta di maggiore precisione probatoria, più ancora che nelle soluzioni di diritto sostanziale, che si coglie il tratto qualificante dell’arresto.

Dalla pronuncia possono ricavarsi i seguenti principi.

  • Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, fuori dal proprio perimetro temporale e oggettivo immediato, non costituisce prova autosufficiente della nullità della fideiussione “a valle”, ma soltanto elemento di prova da valutare unitamente ad altri dati istruttori.
  • La nullità antitrust può riguardare anche fideiussioni stipulate in epoca anteriore o successiva al periodo esaminato dalla Banca d’Italia, nonché fideiussioni specifiche, ma solo all’esito di un accertamento concreto circa l’esistenza di un’intesa o pratica concordata restrittiva della concorrenza riferibile a quella diversa collocazione temporale o a quella diversa tipologia negoziale.
  • La banca può contrastare la domanda di nullità dimostrando che la presenza delle clausole nel contratto non dipese da una standardizzazione anticoncorrenziale, ma da una trattativa effettiva e libera intervenuta nel caso concreto.
  • La clausola di pagamento “a prima richiesta” è autonoma rispetto alla clausola di deroga all’art. 1957 c.c.; pertanto, anche ove quest’ultima sia dichiarata nulla, il creditore può evitare la decadenza mediante tempestiva richiesta stragiudiziale al garante, se il contratto contiene validamente la prima.
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