Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina

Commento alla sentenza della Corte cost., 3 luglio 2026, n. 120 (est. Marini)

Con ordinanza del 16.10.2025, il GUP presso il Trib. di Siracusa sollevava q.l.c. avente ad oggetto l’art. 12 bis, T.U. immigrazione, lamentando l’incompatibilità della pena ivi prevista con gli artt. 3 e 27 Cost. (cfr. agg. giur. del 16.2.2026).

Ad avviso della Consulta sono costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto nel 2023 dal cosiddetto “decreto Cutro”.

La sentenza ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza; ha tuttavia escluso che essa sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contemplati dalla norma. Il reato presuppone, infatti, che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumitàoppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di più persone. La disposizione seleziona quindi solamente condotte di notevole gravità, lesive di beni di primaria importanza nel quadro costituzionale.

La fattispecie tutela non soltanto l’ordinata gestione dei flussi migratori, ma anche e soprattutto la vita e l’integrità fisica dei migranti coinvolti nel traffico illecito; sicché la misura della pena costituisce un segnale della particolare gravità del fatto che il legislatore ha inteso contrastare.

La pronuncia si sofferma anche sulla figura del cosiddetto “migrante-scafista” non trafficante, ossia del migrante, estraneo all’organizzazione criminale, al quale venga affidato occasionalmente il compito di condurre il mezzo di trasporto o di svolgere altre funzioni logistiche.

In particolare, quando il migrante sia costretto ad assumere il ruolo di “scafista” a causa di violenze o minacce, per sottrarsi alle condizioni degradanti dei centri di detenzione o per fronteggiare una situazione di emergenza durante la traversata, viene in rilievo l’esimente dello stato di necessità, emergendo il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, richiesto dall’art. 54 c.p.

Qualora poi la condotta del cosiddetto migrante-scafista non sia scriminabile, il giudice potrà avvalersi di altri strumenti approntati dall’ordinamento, che consentono di pervenire a un’attenuazione del trattamento sanzionatorio, in omaggio, oltre che al principio di proporzionalità, a quello di individualizzazione della pena (ad es., art. 114, co. 2, c.p., in ipotesi di reato in concorso).

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