Illegalità della confisca in caso di integrale restituzione del profitto

Commento alla sentenza della Cassazione penale, Sez. VI, 17 aprile 2026, n. 14179 (est. Di Geronimo)

Il Giudice di merito è tenuto a modulare la misura ablatoria in ragione del profitto “attuale” al momento della sua applicazione e, dunque, al netto delle restituzioni frattanto poste in essere dal reo in favore della vittima, scorporando quella parte di utilità non più costituente illecito accrescimento patrimoniale.

Tale verifica deve essere compiuta anche nel caso in cui l’imputato non abbia espressamente sollecitato la revisione della decisione in ordine alla confisca, a condizione che i presupposti per la sua esclusione emergano per tabulas e il giudice ne sia stato messo a conoscenza. In tale ipotesi, infatti, la confisca si traduce in una misura di sicurezza patrimoniale illegale, il che impone di procedere alla sua esclusione o rimodulazione d’ufficio.

Tale orientamento giurisprudenziale trova indiretta conferma nell’espressa previsione normativa, sia pur con riguardo a specifiche fattispecie di illecito, del principio di alternatività tra la confisca e il risarcimento del danno (cfr. artt. 600 septies, 452 undecies e 423 quater c.p.). 

Dunque, nell’ordinamento penale si ravvisa una univoca linea direttrice, volta da un lato a perseguire con la confisca la necessità di sottrarre all’autore del reato i proventi da esso conseguito ma, al contempo, ad evitare che vi possano essere forme di duplicazione dell’ablazione patrimoniale.

Infatti, il principio di alternatività tra la confisca del profitto del reato e il risarcimento del danno ha trovato conferma nelle recenti sentenze rese dalla Corte EDU nei casi F. c. Italia e B. c. Italia relativamente alla legittimità del cumulo tra la confisca ex art. 322 ter c.p. e il risarcimento del danno erariale (cfr. lezione di diritto amministrativo del 7.3.2026).

Condividi su Facebook
Condividi su Whatsapp
Condividi su Linkedin
Altri articoli