Cassazione civile sez. I, ord. 27/10/2026, n. 27879
Massima
“La rinegoziazione di un contratto di mutuo e il riconoscimento, in tale sede, dell’esposizione debitoria del mutuatario non possono comportare la convalida della clausola del contratto originario, nulla a norma dell’art. 1815, comma 2, c.c., con cui sono stati pattuiti gli interessi usurari confluiti nel debito oggetto di consolidamento. L’usurarietà degli interessi moratori maturati in forza del contratto originario va pertanto verificata alla stregua della soglia vigente al momento della loro pattuizione, e non della data della nuova convenzione; il riconoscimento del debito, anche ove qualifichi l’importo come capitale, non preclude la contestazione della nullità, poiché ammettere il contrario significherebbe consentire alle parti, contro il divieto dell’art. 1423 c.c., di convalidare il contratto parzialmente nullo da esse concluso. La regola vale tanto per le nullità derivanti dal difetto di forma scritta ad substantiam (art. 1418, comma 2, c.c.), quanto per quelle espressamente comminate dalla legge (art. 1418, comma 3, c.c.)”.
Ricognizione
I mutuatari si opponevano all’esecuzione immobiliare promossa dalla banca sulla base di un mutuo agrario stipulato nel 1999 per consolidare passività derivanti da un precedente mutuo del 1997, e rinegoziato nel 2006. Deducevano la nullità del contratto del 1997 – le cui somme, pur formalmente destinate a opere di miglioramento agrario, sarebbero state impiegate in una gestione patrimoniale affidata alla stessa banca – e, in via subordinata, l’usurarietà del tasso di mora del 1999, pari all’8,10%, a fronte di una soglia del 7,35%. La Corte d’appello di Catanzaro escludeva che il mutuo del 1997 fosse un mutuo di scopo e, quanto all’usura, riferiva la verifica alla data della rinegoziazione, nella quale i mutuatari si erano riconosciuti debitori di oltre 1,4 milioni di euro a titolo di capitale. La Prima Sezione cassa con rinvio sul punto dell’usura.
Il giudizio di legittimità
L’ordinanza interviene su un tema di crescente rilievo nel contenzioso bancario, ovverosia la sorte degli interessi usurari maturati in forza di un finanziamento successivamente rinegoziato, consolidato o ristrutturato. Le operazioni di rinegoziazione, frequenti nella gestione delle posizioni deteriorate, consistono di regola nella definizione di un nuovo piano di ammortamento sul debito residuo, nel quale confluiscono, oltre al capitale, gli interessi e gli oneri maturati; l’intermediario ha interesse a che la nuova convenzione «azzeri» la storia del rapporto, assorbendone le eventuali patologie.
Le questioni di diritto sostanziale sono tre:
- la nozione di mutuo di scopo convenzionale;
- il momento rilevante per la verifica dell’usura degli interessi maturati prima della rinegoziazione;
- l’inidoneità del riconoscimento del debito e della rinegoziazione a sanare la nullità della clausola usuraria.
Quanto alla prima, la Corte ribadisce che il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale, parzialmente diverso dal mutuo disciplinato dall’art. 1813 c.c., il cui tratto qualificante è l’esistenza di un interesse, diretto o indiretto, del mutuante alla destinazione delle somme a una specifica finalità, che si traduce, sul piano sinallagmatico, nell’obbligo del mutuatario di attuarla (Cass. n. 24699 del 2017; Cass. n. 15695 del 2024). In difetto di tale interesse, la clausola di destinazione resta confinata nell’area dei motivi: il contratto è un ordinario mutuo, eventualmente assistito da garanzia ipotecaria, e l’impiego delle somme per finalità diverse da quelle dichiarate non incide sulla sua validità.
La distinzione ha conseguenze rilevanti sul piano dei rimedi. Nel mutuo di scopo la destinazione delle somme entra nella causa del contratto, sicché la mancata realizzazione dello scopo può riflettersi sulla sua validità o legittimare la risoluzione per inadempimento; nel mutuo ordinario la destinazione è indifferente al mutuante. Diverso è il mutuo di scopo legale, quale il credito agrario disciplinato dall’art. 43 TUB, nel quale la destinazione è imposta dall’interesse pubblico al sostegno dell’attività agricola e prescinde dall’interesse dell’intermediario. Nella vicenda, esclusa la natura di mutuo di scopo del contratto del 1997, cadeva anche la prospettata nullità derivata di quello del 1999.
Il nucleo della pronuncia è rappresentato dalla questione dell’usura. La Corte d’appello aveva ragionato in termini lineari: con la rinegoziazione del 2006 i mutuatari si erano riconosciuti debitori di una somma qualificata come capitale, che costituiva l’oggetto della nuova convenzione; la verifica dell’usura andava quindi riferita alla data della nuova pattuizione, rispetto alla quale il tasso di mora, anche considerando la maggiorazione del 2,1% rilevata per gli interessi moratori, risultava inferiore alla soglia. La Cassazione rovescia l’impostazione: occorreva accertare se, con l’operazione del 2006, fossero stati addebitati ai mutuatari interessi moratori maturati in forza del contratto del 1999, usurari all’epoca della relativa pattuizione; e il riconoscimento del debito non consentiva di superare la nullità di cui fosse affetta la clausola originaria.
Per cogliere la portata della decisione conviene muovere dalla struttura della fattispecie usuraria. Secondo l’art. 1 del d.l. n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24675 del 2017, ne hanno tratto l’irrilevanza della cosiddetta usura sopravvenuta: il giudizio di usurarietà si compie al momento della pattuizione e alla stregua della soglia allora vigente. Con la sentenza n. 19597 del 2020, poi, le stesse Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, precisando che, ove ne sia accertata l’usurarietà, non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma resta ferma, ai sensi dell’art. 1224 c.c., la debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti.
Ne discende che la clausola sugli interessi moratori del 1999 doveva essere valutata alla stregua della soglia vigente nel 1999, e non di quella del 2006. La rinegoziazione, in quanto nuova pattuizione, è soggetta a un autonomo controllo di usurarietà riferito al momento della sua conclusione; tuttavia, tale controllo riguarda i tassi pattuiti nella nuova convenzione, non gli interessi già maturati in forza della clausola originaria e confluiti nel debito consolidato. Spostare il baricentro della verifica alla data della rinegoziazione significa trattare gli interessi maturati come se fossero divenuti capitale per effetto della nuova convenzione, sottraendoli al vaglio della soglia applicabile alla loro fonte.
Quanto al termine di confronto, i mutuatari sostenevano che, per il contratto del 1999, non potesse operare la maggiorazione del 2,1% rilevata per gli interessi moratori. La questione andrà risolta alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite del 2020, secondo cui la soglia per gli interessi moratori si determina tenendo conto della maggiorazione media rilevata dai decreti ministeriali, ove indicata, mentre, in mancanza di tale indicazione, il termine di confronto resta il tasso effettivo globale medio così come rilevato, con la maggiorazione ivi prevista.
È in tale ambito che interviene il profilo più significativo della motivazione: l’inidoneità del riconoscimento del debito a superare la nullità. La Corte richiama un orientamento risalente, secondo cui l’esistenza di un atto ricognitivo non esclude il potere del contraente di contestare la nullità della pattuizione non scritta di interessi ultralegali (Cass. n. 266 del 2006; Cass. n. 15643 del 2003; Cass. n. 280 del 1997; Cass. n. 2690 del 1987) o di altre condizioni contrattuali non documentate per iscritto e soggette al rigore formale dell’art. 117 TUB (Cass. n. 2855 del 2022).
L’argomento trova il suo fondamento nella natura della ricognizione di debito disciplinata dall’art. 1988 c.c. Nel nostro ordinamento la ricognizione non è fonte autonoma di obbligazione, dispensando il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria, ma non attribuisce efficacia ad un rapporto che ne sia privo. Il debitore conserva la facoltà di dimostrare che il rapporto non esiste, che è invalido o che si è estinto. Allo stesso modo, la qualificazione dell’importo come «capitale» operata dalle parti nella convenzione del 2006 non vincola l’accertamento della composizione effettiva del debito: se nel saldo riconosciuto sono confluiti interessi moratori usurari, la denominazione attribuita all’importo non ne muta la natura né la sorte.
La Corte compie poi un passaggio di rilievo sistematico. I precedenti richiamati riguardavano pattuizioni nulle per difetto di forma scritta ad substantiam, cioè nullità strutturali, riconducibili alla mancanza di uno dei requisiti dell’art. 1325 c.c. (art. 1418, comma 2, c.c.). La nullità della clausola di interessi usurari è invece una nullità testuale, espressamente comminata dalla legge (art. 1418, comma 3, c.c.). Il risultato, tuttavia, non muta poiché in entrambi i casi, ammettere che il riconoscimento del debito possa superare la nullità significherebbe consentire alle parti, in sede di rinegoziazione, di convalidare il contratto parzialmente nullo da esse concluso, contro l’evidenza dell’art. 1423 c.c.
L’argomento può essere rafforzato da un’ulteriore considerazione, che l’ordinanza non sviluppa ma che si pone in linea con la sua ratio. Quale che sia la qualificazione della rinegoziazione – mera modificazione di elementi accessori del rapporto, ovvero novazione oggettiva –, l’esito è il medesimo. Nel primo caso il rapporto resta quello originario e porta con sé la nullità parziale che lo affligge; nel secondo opera l’art. 1234, comma 1, c.c., secondo cui la novazione è senza effetto se non esisteva l’obbligazione originaria. Gli interessi usurari, non dovuti per effetto dell’art. 1815, comma 2, c.c., non costituiscono un’obbligazione suscettibile di essere novata; e l’unica deroga prevista dall’art. 1234, comma 2, c.c. – la validità della novazione di un’obbligazione derivante da un titolo annullabile, quando il debitore abbia assunto il nuovo debito conoscendo il vizio – conferma, a contrario, che la regola non soffre eccezioni per i titoli nulli.
La soluzione si pone in armonia anche con la sistemazione del mutuo solutorio operata da Cass., Sez. Un., n. 5841 del 2025, che ne ha affermato la validità, ritenendo che la destinazione delle somme al ripianamento di esposizioni pregresse dipenda da atti dispositivi distinti ed estranei al contratto di mutuo. Proprio la distinzione tra il nuovo finanziamento e il rapporto che esso estingue sembra confermare che la validità dell’operazione di consolidamento non comunica alcuna efficacia sanante alle patologie del debito pregresso.
Il principio va, peraltro, perimetrato con precisione. La rinegoziazione non è inefficace, né l’intero debito consolidato è travolto dalla nullità. Questa colpisce la sola clausola degli interessi usurari e, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2020, comporta che gli interessi moratori non siano dovuti, restando ferma la debenza dei corrispettivi lecitamente pattuiti. Ne deriva la necessità di una ricostruzione del saldo riconosciuto nel 2006: individuare la quota eventualmente riferibile a interessi moratori maturati in forza del contratto del 1999, verificarne l’usurarietà alla stregua della soglia vigente al momento della pattuizione e, in caso positivo, espungerla dal debito consolidato.
La decisione riafferma, in definitiva, un principio di ordine pubblico economico: la nullità per usura non è nella disponibilità delle parti e non può essere neutralizzata dagli strumenti della gestione negoziale del debito. Per gli intermediari, la rinegoziazione non «ripulisce» il saldo; per i mutuatari, il riconoscimento del debito sottoscritto in sede di ristrutturazione non preclude la contestazione. Il che vale, si badi, per le nullità che colpiscono la fonte degli addebiti, non per le contestazioni sulla misura del debito, rispetto alle quali la ricognizione conserva il suo pieno effetto.
Principi di diritto evincibili dalla sentenza
- Mutuo di scopo convenzionale. Perché un finanziamento sia qualificabile come mutuo di scopo convenzionale è necessario che il contratto contenga una clausola con cui il mutuatario assuma un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse, diretto o indiretto, di quest’ultimo a una determinata modalità di utilizzazione delle somme; in difetto, la destinazione resta un motivo irrilevante sul piano causale.
- Momento della verifica dell’usura. L’usurarietà degli interessi moratori va verificata con riferimento al momento della loro pattuizione e alla soglia allora vigente; la rinegoziazione del rapporto non sposta la verifica alla data della nuova convenzione quanto agli interessi già maturati in forza della clausola originaria.
- Riconoscimento del debito e nullità. Il riconoscimento del debito, anche contenuto in una convenzione di rinegoziazione, non preclude al debitore la contestazione della nullità della pattuizione da cui derivano gli addebiti, sia essa conseguente al difetto di forma scritta ad substantiam, sia essa espressamente prevista dalla legge.
- Divieto di convalida. La rinegoziazione di un contratto di mutuo e il riconoscimento, in tale sede, dell’esposizione debitoria del mutuatario non possono comportare la convalida della clausola del contratto originario, nulla a norma dell’art. 1815, comma 2, c.c., con cui sono stati pattuiti gli interessi usurari confluiti nel debito oggetto di consolidamento.

